Cassazione Penale, Ordinanza n. 06727/2026 del 18/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del Tribunale. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato accoglimento o l'omesso esame della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, proposto oltre il termine di legge applicabile al giudizio celebrato in assenza dell'imputato dopo la riforma Cartabia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza di appello con termine di deposito della motivazione di novanta giorni, il termine per impugnare decorresse dal 22.9.2025 e, applicandosi i quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. più i quindici giorni aggiuntivi previsti dal comma 1-bis per il giudizio celebrato in assenza dell'imputato, il termine complessivo di sessanta giorni scadesse il 21.11.2025. Poiché il ricorso era stato proposto solo il 4.12.2025, esso risultava tardivo e quindi inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la possibilità di trattare de plano il ricorso quando l'inammissibilità è manifesta, senza instaurare il contraddittorio camerale ordinario.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
quarantacinque giorni di cui all’art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Per il ricorso avverso la sentenza di appello il termine ordinario per impugnare è di 45 giorni dalla decorrenza prevista dalla legge.
i quindici giorni previsti dal comma 1-bis della medesima disposizione
Nel giudizio celebrato in assenza dell'imputato, successivo all'entrata in vigore della riforma Cartabia, al termine ordinario si aggiungono 15 giorni.
La disciplina dei termini di impugnazione richiamata dalla Corte viene applicata ai giudizi celebrati in assenza dell'imputato dopo l'entrata in vigore della riforma.
come introdotto dalla legge n. 103 del 2017
Viene richiamata come fonte di introduzione della procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
termine di sessanta giorni
La Corte ricava, dal combinato disposto dei commi 1, lett. c), e 1-bis, un termine complessivo di 60 giorni per proporre ricorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di impugnazione stabilito dalla legge, la Corte può rilevare d'ufficio la tardività e dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- Nel giudizio celebrato in assenza dell'imputato, per le sentenze di appello pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, al termine ordinario di impugnazione si aggiunge il termine ulteriore previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- La tardività del ricorso rende assorbite tutte le doglianze relative a violazioni di legge o vizi di motivazione, inclusa la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La trattazione de plano è consentita quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile sulla base degli atti.
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