Sentenza del 06/05/2024 n. 83 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - società estinta - notificazione - ex liquidatore - art. 28, c. 4, d.lgs. n. 175/2014 - validità - bilancio finale di liquidazione - mancanza di un residuo attivo distribuibile - invalidità dell'atto di riscossione - non configurabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre cartelle di pagamento notificate all'ex liquidatore dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Il ricorrente contestava la nullità/inesistenza degli atti per cessazione della società (richiamando l'art. 28, c.4, d.lgs. 175/2014) e sosteneva l'estinzione della pretesa tributaria per inesigibilità in virtù del bilancio finale di liquidazione negativo e dell'assenza di attivi distribuiti ai soci.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica delle cartelle all'ex liquidatore in quanto l'art. 28, c.4, d.lgs. 175/2014 stabilisce che, ai fini della validità ed efficacia degli atti di accertamento, contenzioso e riscossione, l'estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione: pertanto l'Agenzia poteva agire entro il quinquennio. Inoltre la circostanza che il bilancio finale di liquidazione fosse in perdita e che non vi fosse riparto di attivo non determina automaticamente l'estinzione della pretesa tributaria. La decisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 38130/2022) che conferma la possibilità di agire anche contro i soci/successori della società estinta entro i termini previsti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.424,50 oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese
La norma crea una "sopravvivenza" della società cancellata per fini tributari: entro cinque anni dalla domanda di cancellazione l'Amministrazione può emettere atti di accertamento e riscossione e notificare cartelle anche alla società estinta o ai suoi rappresentanti (es. ex liquidatore).
Disciplina l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese; in combinato con l'art. 28 d.lgs. 175/2014 la cancellazione non impedisce l'azione dell'Amministrazione per fini tributari nel quinquennio successivo.
Cass. sent. n. 38130/2022
sentenza n. 38130 del 30/12/2022
La Corte di Cassazione ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può agire (anche) contro i soci o soggetti successori di una società estinta per obbligazioni tributarie, a prescindere dall'effettiva distribuzione di attivi in fase di liquidazione, quando l'azione sia proposta entro cinque anni dalla domanda di cancellazione.
Massime di principio
- La notifica di atti di accertamento o cartelle a carico di una società cancellata è valida se effettuata entro 5 anni dalla richiesta di cancellazione (art. 28, c.4, d.lgs. 175/2014).
- Il fatto che il bilancio finale di liquidazione sia negativo o che non siano stati distribuiti attivi ai soci non determina automaticamente l'estinzione della pretesa tributaria né l'illegittimità della notifica.
- Entro il quinquennio dalla cancellazione l'Amministrazione può perseguire la riscossione e, se del caso, agire verso i soggetti che per successione risultino obbligati (soci, ex liquidatore), salvo specifiche difese fondate su errori procedurali o mancato rispetto dei presupposti di legge.
- Per contestare efficacemente una cartella notificata dopo la cancellazione è necessario dimostrare vizi formali o sostanziali dell'atto (es. inesistenza del debito, prescrizione, errori di identificazione del soggetto, notifica irregolare), non limitarsi all'unica eccezione della semplice cancellazione societaria entro il quinquennio.
- Verificare sempre i termini temporali: se la notifica è avvenuta dopo il decorso del quinquennio dalla richiesta di cancellazione, la pretesa potrebbe essere inefficace; entro il quinquennio l'azione dell'Amministrazione è generalmente legittima.
- Nel valutare la posizione dell'ex liquidatore o dei soci, accertare se e come le obbligazioni sociali siano state trasferite o se sussistano responsabilità personali attivabili; la mancanza di riparto non esclude automaticamente responsabilità successorie.
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