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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25227/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto due motivi: (1) vizio della motivazione e contraddittorietà riguardo alla tipicità del reato ex art. 137, comma 1-bis TUB: sostiene che le informazioni/fatture presentate alla banca erano veritiere e quindi mancherebbe l'elemento della falsità richiesto dalla norma; (2) violazione di legge per assenza del dolo in relazione alla fattura n. 408/2011 (per la quale il reato è stato dichiarato prescritto), deducendo che non vi sarebbe stata volontà dolosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che l'art. 137, comma 1-bis TUB configura un reato di pericolo: rileva la falsità delle informazioni fornite alla banca al momento della richiesta di credito indipendentemente dall'effettiva erogazione del finanziamento; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato ritenendo che il Carrara avesse presentato fatture alterate appositamente per rappresentare crediti non esistenti o non esigibili, e la Cassazione non può riesaminare il materiale probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto doglianza di fatto, riservata al merito, e quindi inammissibile. La Corte ha anche osservato che il decorso del termine di prescrizione dopo la sentenza di appello non può essere fatto valere quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, sicché non è stata dichiarata estinzione del reato per prescrizione in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), art. 137, comma 1-bis

    "salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a euro 10.000"

    La norma è interpretata come disposizione che tutela l'ordine di affidamento nelle relazioni con gli istituti bancari anticipando la tutela mediante un reato di pericolo: rileva la falsità delle informazioni al momento della richiesta di credito anche se il credito non è poi effettivamente erogato o se non sussiste un danno concreto alla banca.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato per limitare il sindacato della Cassazione: il vizio di motivazione deve risultare 'interno' al provvedimento impugnato e non può comportare la riesamina del materiale probatorio, essendo precluso al giudizio di legittimità un apprezzamento di merito sui fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la sopravvenienza della prescrizione dopo la sentenza di appello non può essere efficacemente rilevata quando il ricorso per cassazione si conclude con inammissibilità per manifesta infondatezza, che impedisce la costituzione del rapporto processuale necessario per farne valere gli effetti.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 137, comma 1-bis TUB è di pericolo: conta la falsità delle informazioni fornite alla banca al momento della richiesta di credito, indipendentemente dall'effettiva erogazione o dal pregiudizio subito dall'istituto.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare il merito probatorio: le censure sulla valutazione della prova devono emergere come vizi di motivazione 'interni' al provvedimento impugnato e non come nuova valutazione dei fatti.
  • Le doglianze relative all'elemento soggettivo (dolo) spesso si risolvono in questioni di fatto riservate al giudice di merito e quindi risultano inammissibili per vizio di eccessiva specificità in sede di legittimità.
  • La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello può risultare inefficace se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, impedendo la decorrenza degli effetti estintivi in quella fase.
  • La presentazione di fatture o documenti falsi per ottenere liquidità può integrare il reato di cui all'art. 137, comma 1-bis TUB anche quando le fatture sono studiate per rappresentare crediti non ancora esistenti o non esigibili.

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