Cassazione Penale, Sentenza n. 38393/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 13/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile Furci avverso la sentenza del Giudice di Pace del 07/06/2024. Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, sostenendo che la notifica effettuata il 19/07/2024 era indirizzata al difensore per la qualità di imputato (e non per la qualità di parte civile), e che ciò avrebbe richiesto una seconda notificazione o una specificazione della duplice qualità, con conseguente decorrenza del termine per impugnare diversa da quella ritenuta dal Tribunale.
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che la sentenza del Giudice di Pace fosse stata depositata oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 544 c.p.p., per cui il termine di trenta giorni per proporre appello decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito (artt. 544 e 585 c.p.p.). La notificazione via PEC all'avv. Talarico, difensore di fiducia, era valida anche rispetto alla veste di parte civile del Furci, poiché il difensore rivestiva sin dall'inizio entrambe le qualità e la sentenza stessa riportava espressa menzione della duplice veste. La Corte ha distinto il caso da quello dell'art. 161 c.p.p. (notifica sostitutiva al difensore per irreperibilità nel domicilio) ritenendo non necessario un doppio invio quando il difensore era unico e la duplice qualità era nota. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Stabilisce il termine inderogabile di deposito della sentenza (quindici giorni); il suo mancato rispetto determina che il termine di impugnazione decorra dalla notificazione dell'avviso di deposito.
Disciplina i termini per proporre appello; combinato con l'art. 544 determina che, se la sentenza è depositata oltre 15 giorni, il termine di appello decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito.
Richiamato dal ricorrente come presunta norma violata in tema di notificazione dell'avviso di deposito; la Corte ha valutato la regolarità della notificazione alla luce della documentazione e della menzione nella sentenza della duplice veste del difensore.
Norma sulla notificazione sostitutiva al difensore per irreperibilità dell'imputato; la Corte ha distinto il caso in esame da questa fattispecie, precisando che le garanzie richieste per le notificazioni sostitutive non si applicano quando il difensore ha sin dall'inizio la duplice veste e ciò è chiaramente indicato negli atti.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente perdente; applicata per compensare le spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto.
Massime di principio
- Se la sentenza o gli atti processuali riportano chiaramente che lo stesso difensore rappresenta la parte anche nella veste diversa (es. imputato e parte civile), una unica notificazione al difensore è generalmente sufficiente per far decorrere i termini di impugnazione.
- Quando la sentenza è depositata oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 544 c.p.p., il termine per proporre appello decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito (combinato degli artt. 544 e 585 c.p.p.).
- La fattispecie è distinta dalle notificazioni sostitutive disciplinate dall'art. 161 c.p.p.; in quei casi particolari è richiesta specificità (es. doppia copia o attestazione dell'ufficiale notificatore) per tutelare il difensore nella sua nuova veste sopravvenuta.
- Per evitare rischi di inammissibilità per tardività, è buona pratica specificare la qualità del destinatario nell'atto notificato o, se ve ne sono dubbi, effettuare notificazioni separate per le diverse qualità (imputato, parte civile, ecc.).
- Il mancato rispetto dei termini processuali comporta il rischio di inammissibilità dell'impugnazione e la condanna alle spese (art. 616 c.p.p.), pertanto occorre monitorare le date di deposito e di notificazione con attenzione.
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