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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33941/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. L'unico motivo dedotto censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere mitigato. La Corte rileva tuttavia che il giudice di merito aveva già valutato la congruità complessiva della pena, evidenziando l'assenza di elementi positivi utili al giudizio prognostico e la presenza di plurimi precedenti, anche gravi, a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata come titolo di reato oggetto della sentenza impugnata; la Corte non ne affronta il merito sostanziale, limitandosi a rilevare la condanna già pronunciata.

  • art. 612 c.p.

    Norma richiamata come secondo reato oggetto della condanna impugnata; la Corte non svolge ulteriori considerazioni sul fatto tipico.

  • circostanze attenuanti generiche

    La loro concessione richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve dare conto degli elementi favorevoli e sfavorevoli; nel caso concreto la Corte reputa corretta la mancata applicazione per assenza di elementi positivi e presenza di precedenti penali.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ometta la motivazione o la fondi su elementi illogici o manifestamente incongrui; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della vicenda.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la presenza di precedenti penali, anche gravi, come indici sfavorevoli alla concessione del beneficio.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica meramente dissenziente rispetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, e la motivazione risulta congrua, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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