Cassazione Civile, Ordinanza n. 00729/2025 del 11/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso da un comune per omesso pagamento dell'IMU relativa all'anno 2013 su un'area edificabile. La contribuente aveva dedotto di avere acquistato il terreno come coltivatrice diretta e contestava la valutazione del cespite operata dall'ente, ritenuta pari a 94,92 euro al mq, sostenendo che dovesse essere valorizzato in misura molto inferiore, anche alla luce di una perizia di parte che indicava 10,00 euro al mq. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo corretta la stima comunale fondata sul valore venale di mercato ex art. 5 d.lgs. 504/1992 e sul regolamento comunale, nonché sul fatto che non fossero stati provati vincoli di inedificabilità o altri elementi contrari. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha sostanzialmente censurato la sentenza di appello per avere recepito la valutazione comunale senza dare adeguato rilievo alla perizia di parte e per non avere risposto alle contestazioni sul valore del bene, ma senza formulare doglianze specifiche e autosufficienti, né riprodurre il contenuto rilevante dei documenti richiamati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso era privo di specificità e di autosufficienza, perché non riportava adeguatamente lo svolgimento del processo, le difese di merito, il contenuto della perizia di parte e le critiche rivolte agli atti di stima. Ha inoltre osservato che la censura, anche se letta come vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della stima del valore venale del bene, attività riservata al giudice di merito e non consentita in cassazione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la determinazione della base imponibile delle aree edificabili va considerato il valore venale in comune commercio; la stima comunale è stata ritenuta conforme a tale parametro.
art. 7 del regolamento comunale
La relazione di stima allegata alla delibera di giunta è stata ritenuta coerente con i criteri regolamentari comunali di valutazione delle aree.
art. 157 delle Norme tecniche di attuazione del PUC
È stato richiamato come fonte dei criteri di equivalenza territoriale e di valutazione delle aree fabbricabili, con riferimento al valore di esproprio quale criterio generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi censura una sentenza deve indicare in modo puntuale i capi impugnati, le ragioni della critica e il contenuto degli atti o documenti su cui fonda la censura, almeno nei passaggi essenziali rilevanti.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in contestazioni generiche sulla valutazione del fatto o in una richiesta di nuova stima del bene, perché tale rivalutazione è riservata al giudice di merito.
- Quando la base imponibile di un'area edificabile è stata determinata dal giudice di merito secondo il valore venale e sulla base di elementi documentali e regolamentari, in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in un terzo grado di merito.
- In tema di impugnazione di accertamenti tributari su aree fabbricabili, la contestazione del valore deve confrontarsi specificamente con i criteri di stima applicati e con gli atti richiamati, non essendo sufficiente allegare in modo astratto un diverso valore di mercato.
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