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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13348 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio aveva revocato l’agevolazione prima casa perché N.D. non aveva trasferito entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione, ma la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 186/09/11 depositata il 10 ottobre 2011, aveva confermato tale esito. In Cassazione N.D. ha proposto tre motivi: con il primo ha sostenuto che l’avviso fosse assimilabile a un avviso di accertamento e che l’istanza di accertamento con adesione avesse sospeso il termine per ricorrere. Gli altri due motivi riguardavano il merito, inclusi la decadenza dell’Ufficio e il mancato trasferimento della residenza per forza maggiore.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo: la decisione impugnata non si fondava sulla natura dell’atto, ma sul fatto che l’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997 non era applicabile alle imposte di registro, essendo limitato alle imposte sui redditi e all’IVA; l’istanza, quindi, non sospendeva il termine di sessanta giorni per impugnare. L’avviso era stato notificato il 17 marzo 2006 e il ricorso era stato spedito il 12 luglio 2006. Gli altri motivi, relativi al merito, sono rimasti assorbiti e non sono stati esaminati. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all’Ufficio 2.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Parte Prima, Nota II-bis, Tariffa

    La disposizione disciplina l’agevolazione prima casa oggetto della revoca, collegata nel caso concreto al trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 1, comma 1

    atteso che ai sensi del D.Lgs. n. 218 cit., art. 1, comma 1, quest'ultimo può essere chiesto solo per definire imposte sui redditi e IVA

    L’accertamento con adesione previsto dalla norma è limitato alle imposte sui redditi e all’IVA; non è utilizzabile per definire imposte di registro.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3

    La sospensione dei termini d’impugnazione collegata all’accertamento con adesione non opera quando il procedimento è stato introdotto per una controversia relativa a imposte di registro, materia estranea all’ambito applicativo dell’istituto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    con la conseguenza che la pur inammissibile introduzione del ridetto procedimento di accertamento con adesione, non poteva comunque dar luogo alla sospensione del termine predisposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per presentare ricorso

    Il termine di impugnazione tributaria non viene sospeso da un’istanza di accertamento con adesione che non poteva essere proposta per il tipo di tributo in contestazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se un’istanza di accertamento con adesione sospende il termine d’impugnazione, occorre verificare prima che il tributo controverso rientri nell’ambito applicativo dell’istituto: nel caso deciso, le imposte di registro ne erano escluse.
  • Un’istanza di definizione non prevista per quel tributo non sospende il termine per impugnare. È quindi prudente rispettare il termine ordinario di sessanta giorni senza fare affidamento su una sospensione derivante da un procedimento inammissibile.
  • In Cassazione il motivo deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata: se attacca una ratio diversa da quella adottata dal giudice, può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è definito per una ragione processuale assorbente, le questioni di merito non vengono decise; il loro assorbimento non equivale a una pronuncia sostanziale su di esse.

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