Cassazione Penale, Ordinanza n. 14046/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la parte imputata aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, compreso quello relativo alla restituzione del denaro sottoposto a sequestro, e la corte territoriale aveva preso atto della rinuncia applicando la pena concordata. Contro la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta come rapina aggravata, sul riconoscimento della desistenza e sulla conferma della confisca. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze attenevano a motivi già rinunciati e, quindi, non erano deducibili in sede di legittimità nell’ambito del concordato in appello; risultano ammissibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo, nonché sui vizi che rendano illegale la pena, circostanza non prospettata nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollevati investissero questioni su cui la parte aveva già rinunciato in appello, e dunque non fossero scrutinabili in cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Non emergendo profili di illegalità della pena, è stata applicata la regola dell’art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all’accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sui vizi della pena non trasformatasi in illegalità.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non può essere dedotta come motivo di ricorso contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, se il motivo è stato rinunciato.
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi che incidono sulla validità del consenso al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Le censure che investono motivi di appello espressamente rinunciati non sono ammissibili in cassazione, perché esulano dall’oggetto del controllo consentito sulla sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono in una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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