Cassazione Civile, Ordinanza n. 07558/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva ottenuto in sede di liquidazione del compenso il riconoscimento dei soli compensi relativi alla fase istruttoria. Propose opposizione sostenendo che l'attività svolta implicava anche la fase di studio e che gli spettava altresì il compenso per la fase decisionale/discussione, risultante dagli atti. Il tribunale respinse l'opposizione osservando che era stata documentata soltanto la partecipazione alla fase istruttoria. Con il ricorso per cassazione il professionista dedusse, in sintesi: 1) che la fase istruttoria comprende necessariamente la fase di studio, sicché non poteva essere esclusa; 2) che era comunque dovuto il compenso per la fase decisionale; 3) che, ove avesse avuto dubbi sulla prova delle attività, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 anziché limitarsi a rilevare la carenza documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che la fase di studio comprende l'esame e lo studio della controversia, attività tipica e dovuta del difensore, e non vi è ragione per negare tale fase a chi abbia partecipato alla fase istruttoria. Inoltre, ha rilevato che il giudice dell'opposizione non poteva limitarsi a negare il compenso per la sola carenza documentale, dovendo utilizzare i poteri-doveri istruttori previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 per decidere causa cognita. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
La locuzione "può" va intesa come potere-dovere del giudice di richiedere atti, documenti e informazioni necessari alla decisione, non come mera facoltà discrezionale; il giudice deve decidere causa cognita e non può applicare meccanicamente la regola dell'onere della prova.
È il testo normativo che disciplina l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso professionale in patrocinio a spese dello Stato.
patrocinio a spese dello Stato
Il giudizio riguarda l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso professionale nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve esercitare attivamente i poteri istruttori necessari per acquisire gli elementi utili alla decisione, non potendo arrestarsi a una valutazione meramente formale della prova prodotta.
- La fase di studio dell'attività difensiva comprende l'esame e l'approfondimento della controversia ed è una componente tipica della prestazione professionale; la partecipazione alla fase istruttoria non esclude, di per sé, il diritto al compenso per la fase di studio.
- Il diniego del compenso professionale non può fondarsi solo sulla ritenuta insufficienza documentale se il giudice, in base alla disciplina speciale dell'opposizione, ha il dovere di acquisire gli atti e gli elementi necessari per decidere compiutamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →