Ordinanza n. 4484/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della nota di trasmissione adottata da Ag.E.A. - -OMISSIS- con la quale si comunicava l’avvio del procedimento e la trasmissione del provvedimento di sospensione nei confronti della parte ricorrente - -OMISSIS-; - del provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione, - -OMISSIS-, -OMISSIS- con il quale Ag.E.A. dichiarava sospesi “finché i fatti non siano definitivamente accertati, i procedimenti di erogazione di questa Agenzia a vantaggio della parte ricorrente fino a concorrenza della somma complessiva di € 7.110.995,69 oltre interessi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto presidenziale che aveva dichiarato perento il ricorso per mancata presentazione, entro il termine annuale, dell'istanza di fissazione dell'udienza; nel giudizio originario erano impugnati la nota di avvio e trasmissione e il provvedimento AGEA di sospensione di procedimenti di erogazione fino alla concorrenza di euro 7.110.995,69 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto opposizione contro il decreto presidenziale di perenzione, chiedendone la revoca e la prosecuzione del giudizio originario. Ha dedotto, in primo luogo, di conservare interesse alla decisione e che la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza fosse dovuta a un errore scusabile determinato da un'anomalia del sistema informatico del processo amministrativo telematico: secondo la ricostruzione offerta, il sistema avrebbe consentito il deposito del ricorso anche senza l'istanza, mentre normalmente dovrebbe impedire la finalizzazione e la sottoscrizione del modulo. In secondo luogo, ha sostenuto che la costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con richiesta di discussione in camera di consiglio, integrasse un atto di impulso processuale idoneo a interrompere il termine di perenzione. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 81, comma 1, c.p.a., in relazione agli artt. 3, 24 e 117, comma 1, Cost. e all'art. 6 CEDU, per la diversa disciplina della perenzione ordinaria annuale rispetto a quella ultraquinquennale. Il Collegio ha esaminato in via assorbente il primo motivo.
La decisione
L'opposizione è stata accolta. Il Collegio ha ritenuto provata e convincente, sulla base della documentazione digitale prodotta, la specifica anomalia del sistema PAT, che avrebbe consentito il deposito del ricorso senza l'istanza di fissazione dell'udienza e indotto il difensore a ritenere erroneamente perfezionata l'intera procedura. Ha richiamato l'art. 37 c.p.a., precisando che la rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, di stretta interpretazione, ammissibile per oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto e da valutare rigorosamente. Nel caso concreto, tuttavia, l'anomalia informatica è stata ritenuta un impedimento oggettivo e non imputabile, incompatibile con l'addebito di inerzia colpevole. Le procedure telematiche, funzionali all'efficienza del processo, non possono arrecare pregiudizio al diritto di difesa in presenza di anomalie o disservizi. La tempestiva opposizione al decreto di perenzione ha inoltre escluso una volontà abdicativa all'interesse processuale. Il decreto presidenziale di perenzione è stato quindi revocato e il ricorso originario è stato disposto in prosecuzione, previa reiscrizione sul ruolo ordinario, con fissazione dell'udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo. Le ulteriori censure, compresa la dedotta interruzione del termine per effetto della costituzione della resistente e la questione di legittimità costituzionale, sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
"La rimessione in termini per errore scusabile [...] è ammissibile solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto"
La rimessione in termini è una deroga eccezionale al regime di perentorietà dei termini e richiede una valutazione rigorosa; può essere riconosciuta quando un impedimento oggettivo e non imputabile, quale un'anomalia del sistema telematico, abbia indotto la parte in errore.
La disposizione è stata richiamata dalla parte in relazione all'effetto asseritamente impulsivo della costituzione della resistente, ma la questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo sull'errore scusabile.
La disposizione disciplina il termine annuale per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, la cui mancata osservanza aveva determinato il decreto di perenzione; la sua applicazione è stata superata dal riconoscimento dell'errore scusabile.
art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.
Norme richiamate per il giudizio di opposizione al decreto presidenziale di perenzione.
Norma richiamata con riferimento alla trattazione camerale dell'opposizione.
Le procedure e le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico devono perseguire l'efficienza del processo senza trasformarsi, in presenza di anomalie informatiche, in una fonte di pregiudizio per il diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa impedisce che un'anomalia o un disservizio del sistema telematico determini, senza considerazione dell'errore incolpevole, la perdita della possibilità di ottenere la trattazione del ricorso.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza o di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte.
- Un'anomalia del sistema del processo amministrativo telematico che consenta il deposito del ricorso senza l'istanza di fissazione dell'udienza, quando normalmente il sistema dovrebbe impedire la finalizzazione della procedura, può integrare un grave impedimento di fatto e giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
- Le procedure informatiche del processo amministrativo, essendo strumenti di efficienza processuale, non possono determinare un pregiudizio al diritto di difesa quando un disservizio oggettivo abbia indotto incolpevolmente il difensore a ritenere perfezionato un adempimento processuale.
- La tempestiva opposizione al decreto di perenzione costituisce elemento idoneo a escludere, in presenza di un'anomalia informatica, la volontà abdicativa della parte rispetto all'interesse alla decisione del ricorso.
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