Cassazione Civile, Ordinanza n. 24974/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi per maggiori redditi d'impresa ai fini IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2007 e 2008 nei confronti di un contribuente poi dichiarato fallito. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda del contribuente, con annullamento delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate appellava tale statuizione limitatamente all'esclusione delle sanzioni. La CTR della Calabria rigettava l'appello dell'Ufficio, ma nella motivazione si limitava a richiamare il comportamento fraudolento del consulente fiscale del contribuente e la decisione di primo grado, senza esaminare in modo espresso il motivo di appello dell'Amministrazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle sanzioni; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997 e 3 d.P.R. 322/1998, sostenendo nel merito che non vi fossero i presupposti per escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni. La curatela intimata non ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati sia il vizio di omessa pronuncia sia il difetto di motivazione della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva esaminato il motivo di appello dell'Agenzia sulla debenza delle sanzioni, limitandosi a un richiamo generico alla statuizione di primo grado. È stato dichiarato assorbito il terzo motivo, riguardante il merito della responsabilità sanzionatoria. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette qualsiasi decisione su un capo o motivo di domanda o di appello.
La sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva e controllabile, ossia se non consente di comprendere gli elementi e il percorso logico-giuridico della decisione.
È richiamata solo come base procedimentale per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
È invocato nel terzo motivo per contestare l'esclusione della responsabilità sanzionatoria del contribuente; il motivo resta assorbito e la Corte non si pronuncia nel merito.
art. 3, d.P.R. n. 322 del 1998
È invocato nel terzo motivo in relazione agli obblighi dichiarativi fiscali; il motivo è assorbito.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamina affatto uno specifico motivo di appello, limitandosi eventualmente a un dispositivo di rigetto senza adeguata trattazione nella motivazione.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando non rende possibile il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché si limita a formule apodittiche o a meri richiami della decisione di primo grado.
- Il richiamo a una statuizione di primo grado non equivale, di per sé, a una decisione implicita sul motivo di impugnazione proposto in appello, se manca un confronto argomentativo con la censura dedotta.
- Quando il vizio processuale che investe la decisione di appello è accolto, resta assorbito l'esame dei motivi di ricorso che attengono al merito della controversia.
- In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, la cassazione deve essere disposta con rinvio al giudice di merito perché provveda all'esame della censura pretermessa e alla regolazione delle spese.
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