Cassazione Penale, Ordinanza n. 35814/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 24 marzo 2026 della Corte d’appello di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile con procedura de plano, per difetto di specificità dei motivi, l’appello contro la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile di furto pluriaggravato. Con il ricorso ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale e l’erroneità della motivazione sulla genericità dei motivi d’appello, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria de plano. La Cassazione ha esaminato l’atto d’appello per verificare, quale questione di error in procedendo, la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Esaminato l’atto d’appello, ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione della Corte d’appello: l’impugnazione non conteneva argomenti esplicativi delle doglianze né critiche specifiche e decisive alle ragioni di fatto o di diritto della sentenza di primo grado. La decisione è stata ritenuta conforme all’art. 581 c.p.p. e al principio secondo cui l’appello è inammissibile quando non espone e argomenta rilievi critici specifici contro la decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
un motivo d'appello può ritenersi specifico quando contiene «l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»
La specificità dell’appello richiede l’indicazione dei capi o punti impugnati, delle prove contestate, delle richieste e delle ragioni di fatto e di diritto che le sostengono; la loro mancanza giustifica l’inammissibilità.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata: motivi meramente apparenti non assolvono la funzione di critica argomentata.
- La specificità dei motivi d’appello richiede l’individuazione dei capi o punti della decisione contestati, delle prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’erronea valutazione, delle richieste formulate e delle ragioni fattuali e giuridiche che sorreggono ciascuna richiesta.
- La contestazione in cassazione della declaratoria d’inammissibilità dell’appello per genericità è deducibile come error in procedendo e comporta l’esame degli atti processuali per verificare la correttezza della motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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