Cassazione Penale, Ordinanza n. 28029/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto sul giudizio di responsabilità era del tutto generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. In Cassazione l'imputato ha proposto ricorso con un unico motivo relativo al giudizio di responsabilità; il testo non specifica ulteriori censure, ma la Corte rileva che il motivo era del tutto generico e non consentiva un effettivo vaglio critico della decisione di merito.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice per il reato per cui è intervenuta la condanna in appello: evasione.
Non è espressamente menzionato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è la conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: una doglianza meramente generica sul giudizio di responsabilità è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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