Cassazione Penale, Sentenza n. 07737/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso straordinario proposto da Alessandro Cutè era stato deciso due volte a causa della formazione di due distinti fascicoli processuali (n. 1552/2021 e n. 649/2021) e di pronunce separate da diverse sezioni della Corte. La Settima Sezione con ordinanza n. 29513/2021 dell'08/06/2021 aveva dichiarato il ricorso inammissibile; tuttavia la stessa impugnazione era stata già stata decisa in analogo modo dalla Quinta Sezione con sentenza n. 21507/2021 del 29/04/2021. Essendo intervenuta una duplice pronuncia sulla medesima impugnazione, si è ritenuto necessario adottare il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha revocato l'ordinanza n. 29513/2021 emessa dalla Settima Sezione penale in data 8 giugno 2021 nei confronti di Cutè Alessandro, ritenendo che la pronuncia pronunciata per ultima debba essere revocata in presenza di una doppia pronuncia sulla stessa impugnazione. Pertanto l'ordinanza nn. 29513/2021 viene revocata; resta operante la precedente decisione emessa sulla medesima impugnazione (sentenza della Quinta Sezione n. 21507/2021), e non vi è modifica del merito dell'esame di ammissibilità originario.
Norme richiamate
La norma viene applicata per disporre la revoca del provvedimento pronunciato per ultimo quando sulla stessa impugnazione sono intervenute più pronunce a causa di duplicazione dei fascicoli; in sostanza tutela l'unità dell'impugnazione evitando pronunce confliggenti e dispone l'eliminazione della pronuncia successiva erroneamente resa.
Massime di principio
- Se la stessa impugnazione viene trattata più volte a causa di fascicoli distinti, la pronuncia successiva può essere revocata ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; rimane comunque valida la pronuncia anteriore.
- In presenza di possibili duplicazioni processuali conviene verificare immediatamente i numeri di fascicolo e chiedere la riunificazione o la cancellazione del fascicolo duplicato per evitare pronunce multiple.
- La revoca della pronuncia successiva non incide sul merito della decisione originaria: si elimina soltanto l'effetto della duplicazione procedurale, lasciando ferma la prima decisione legittimamente adottata.
- Chi subisce una pronuncia duplicata o anomala può proporre istanza o ricorso per far accertare la duplicazione e ottenere la revoca della pronuncia successiva; la tempestività e l'accurata documentazione dei numeri di registro sono essenziali.
- Le corti devono coordinare l'assegnazione dei fascicoli e verificare l'esistenza di impugnazioni analoghe per evitare pronunciamenti ripetuti; l'errore di gestione dei fascicoli può essere rimediato con la revoca della pronuncia intervenuta per ultima.
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