Cassazione Civile, Ordinanza n. 21395/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica doganale con cui l’amministrazione doganale ha ritenuto di dover includere nel valore in dogana delle merci importate le royalties pagate dalla società importatrice ai titolari dei marchi apposti sui capi commercializzati, con conseguente maggiore imposizione doganale e preannunciato incameramento della garanzia prestata per lo svincolo della merce. In primo grado il ricorso della contribuente è stato respinto; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invece accolto l’impugnazione, ritenendo non dimostrata dall’Ufficio l’esistenza di un controllo, di diritto o di fatto, del licenziante sul produttore e valorizzando tale profilo come decisivo per l’inclusione delle royalties nel valore doganale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 136 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e sostenendo che, alla luce della disciplina unionale vigente, non era necessario provare un rapporto di controllo tra licenziante e produttore: era sufficiente verificare che le merci non potessero essere vendute o acquistate senza il pagamento dei diritti di licenza, come nel caso di specie. La società ha resistito con controricorso e memoria, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che, nella disciplina dell’art. 136, par. 4, lett. c), del regolamento (UE) 2015/2447, il collegamento tra licenziante e venditore/produttore non è più requisito indispensabile per includere le royalties nel valore in dogana, ma costituisce solo una delle possibili condizioni alternative atte a dimostrare che il pagamento dei diritti di licenza è condizione della vendita. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 70 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU)
La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione
il valore di transazione costituisce la base primaria per la determinazione del valore doganale.
art. 71 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU)
il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da: … c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare
le royalties vanno aggiunte al prezzo pagato quando sono dovute come condizione della vendita e non siano già incluse nel prezzo.
art. 136 Regolamento (UE) n. 2015/2447
I corrispettivi e i diritti di licenza son considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) ... b) ... c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
la Corte afferma che la disposizione codifica un orientamento già emerso: la condizione di vendita può risultare anche dalla necessità di pagare royalties per poter vendere o acquistare le merci; il controllo tra licenziante e produttore non è requisito essenziale, ma solo una possibile condizione probatoria alternativa.
art. 136 Regolamento (UE) n. 2447/2015, par. 1-5
la norma disciplina quando royalties e diritti di licenza si riferiscono alle merci importate e quando si presumono pagati come condizione della vendita, rendendo irrilevante il paese del destinatario del pagamento.
art. 157 Reg. CE n. 2454/1993
è richiamato come disciplina previgente, rispetto alla quale la nuova norma unionale presenta una parziale discontinuità.
art. 127 Regolamento (UE) n. 2447/2015
si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda
la nozione di controllo è più ampia rispetto alla precedente disciplina, ma nel sistema vigente non costituisce più requisito necessario e dirimente per l’inclusione delle royalties.
art. 267 TFUE
la Corte esclude il rinvio pregiudiziale perché l’interpretazione della disciplina unionale appare già consolidata e priva di dubbi.
Massime di principio
- Ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana, occorre verificare se il loro pagamento costituisca una condizione della vendita delle merci importate; la questione non richiede necessariamente la prova di un rapporto di controllo tra licenziante e produttore.
- Nel sistema del regolamento (UE) 2015/2447, la sussistenza di una delle condizioni alternative previste dall’art. 136, par. 4, è sufficiente a integrare il requisito della "condizione di vendita", senza che debbano concorrere ulteriori presupposti non previsti dalla norma.
- La nozione di controllo resta un indice rilevante ma non esclusivo: la sua mancanza non impedisce di per sé l’inclusione delle royalties nel valore in dogana se risulta che le merci non possono essere vendute o acquistate senza il pagamento dei diritti di licenza.
- Quando l’interpretazione della disciplina unionale è già chiarita da giurisprudenza europea e di legittimità, non è necessario disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- Il giudice di merito deve attenersi alla disciplina unionale vigente e non fondare la decisione su requisiti tratti da norme previgenti non più applicabili, se incompatibili con il testo attuale.
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