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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07842/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per detenzione illecita, ai fini della cessione a terzi, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per asserita erronea qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo in sostanza l'assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza effettivamente proposta era una richiesta di omessa declaratoria di proscioglimento, non riconducibile ai motivi ammessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammissibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso concreto il ricorrente ha invece sollecitato una pronuncia di proscioglimento, deduzione non consentita nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto di impugnazione con limiti specifici in cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come rito/modalità di trattazione del ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce i soli motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    citata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura che esuli da tali motivi è inammissibile.
  • Non è consentito, nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, chiedere direttamente un proscioglimento nel merito se la doglianza non rientra nei motivi di ricorso tipizzati dalla legge.
  • La deduzione di una errata qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se effettivamente proposta come tale; una censura che in sostanza miri a ottenere una diversa valutazione del merito o un proscioglimento resta non consentita.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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