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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46044/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna del Tribunale di Terni del 5/3/2014. Il ricorrente deduceva che il procedimento di primo grado si era svolto senza che egli ne avesse effettiva conoscenza e che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio non poteva ritenersi sufficiente a far decorrere la conoscenza del procedimento; sosteneva inoltre che l'atto di impugnazione del 28/1/2022 dovesse essere qualificato come richiesta di rimessione in termini o di rescissione del giudicato, preservando la sua facoltà di ottenere un nuovo processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato una precedente sentenza (3/5/2023) che aveva già rilevato la carenza di legittimazione del difensore che aveva proposto precedenti impugnazioni e la mancata qualificazione dell'atto come istanza di rescissione. La Corte di appello aveva ritenuto che l'imputato fosse venuto a conoscenza del giudizio il 30/12/2021 (data del suo arresto) e che la richiesta di rescissione inviata il 15/9/2022 fosse quindi tardiva rispetto al termine di 30 giorni. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-ter cod. proc. pen. (disciplina previgente)

    La Corte osserva che l'istanza di rescissione, secondo la disciplina previgente, doveva essere proposta personalmente o tramite difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale legittimazione rende inammissibile l'atto.

  • art. 629-bis cod. proc. pen. (disciplina attuale)

    Analogamente alla disciplina attuale, la Corte sottolinea la necessità della forma e della legittimazione per proporre la rescissione del giudicato; l'atto non correttamente qualificato o privo di procura speciale è inefficace.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Richiamato per i profili di legittimazione dell'impugnante: l'impugnazione proposta da soggetto non legittimato è inammissibile.

  • art. 591, lett. a) cod. proc. pen.

    Utilizzato per evidenziare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato secondo le norme processuali sull'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Corte cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per escludere l'ammissibilità di esoneri generici dalla sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero dalla sanzione a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede che l'istanza sia proposta personalmente o tramite difensore munito di procura speciale: la mancanza di procura rende l'atto inammissibile.
  • Il termine per proporre rimessione in termini o rescissione decorre dalla effettiva conoscenza del processo; la Corte valuta fattivamente la data in cui l'imputato ha avuto cognizione (es. la data dell'arresto e dell'esercizio di impugnazione immediata).
  • La semplice notifica dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a far decorrere la conoscenza dell'imputato, ma la valutazione è rimessa al giudice sulla base degli elementi di fatto (comunicazioni, atti del difensore, comportamenti del ricorrente).
  • Un atto processuale non qualificato espressamente come istanza di rescissione non sostituisce la necessità di proporre l'azione specifica nei termini e con le forme richieste dalla legge.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte è condannata alle spese e può essere sanzionata pecuniariamente (art. 616 c.p.p.), salvo comprovate ragioni di esonero.

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