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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ierardi ha chiesto, ai sensi dell'art. 657 comma 4 c.p.p., il riconoscimento a titolo di fungibilità del periodo di detenzione subito senza titolo dal 13/08/2012 al 23/12/2014 in favore di una pena da espiare riferita a un delitto associativo contestato come commesso il 21/04/2012. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la partecipazione di Ierardi al sodalizio si fosse protratta oltre il 13/08/2012, valutazione fondata soprattutto sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Pace. Ierardi ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo vizio di motivazione, contraddittorietà nell'aver affermato sia la cessazione delle attività illecite alla data di inizio della detenzione sia la persistenza del vincolo associativo, e violazione di legge per non aver uniformato la decisione ai principi indicati dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio (che richiedeva un accertamento più puntuale della data di cessazione del reato permanente). La difesa ha anche enunciato il principio che grava sull'accusa il compito di dimostrare la persistenza del vincolo e che la mera affectio societatis non è sufficiente a provare la continuità della partecipazione durante la detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano commesso alcuna illogicità nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Pace, le quali costituiscono elementi idonei a sostenere la persistenza del vincolo associativo oltre l'inizio della detenzione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui lo stato detentivo non esclude in via generale la permanenza della partecipazione al sodalizio e ha precisato che non si inverte l'onere probatorio: all'interessato compete un onere di allegazione di elementi che rendano verosimile la rescissione del vincolo. Per l'inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen., comma 4

    Disciplina la fungibilità delle pene e il computo dei periodi di detenzione; la Corte richiama che per i reati permanenti l'istituto non è applicabile quando la permanenza sia cessata dopo il periodo di detenzione senza titolo e che il giudice dell'esecuzione deve accertare la data effettiva di cessazione della permanenza valutando motivazione e accertamenti del giudice della cognizione

  • art. 627 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamato nel ricorso come norma procedurale pertinente alla uniformazione della decisione ai principi indicati dalla sentenza di annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito sia stata conforme agli indirizzi richiesti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per inammissibilità manifestamente infondata; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; trattasi di richiamo formale alle comunicazioni procedurali introdotte dalla normativa emergenziale

Massime di principio

  • Per reati permanenti la fungibilità dei periodi di detenzione senza titolo non opera se la permanenza del reato è cessata dopo il periodo di detenzione: il giudice deve quindi accertare la data effettiva di cessazione della condotta permanente
  • Il giudice dell'esecuzione deve compiere un esame puntuale della motivazione del giudice della cognizione per cogliere la portata effettiva dell'accertamento sulla data di cessazione della permanenza; non è sufficiente limitarsi alla data indicata nel capo di imputazione
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire elementi idonei a dimostrare la persistenza del vincolo associativo anche durante periodi di detenzione, purché valutate nel loro contesto e con adeguata motivazione
  • Lo stato detentivo non determina automaticamente la cessazione della partecipazione al sodalizio: la rescissione può essere desunta da elementi concreti (lunga detenzione senza contatti, trasferimento lontano, contrasti interni, recesso/esclusione) ma chi chiede il riconoscimento della cessazione deve almeno allegare fatti che rendano verosimile tale rescissione
  • Non si inverte l'onere della prova: l'interessato ha l'onere di allegare elementi che rendano credibile la cessazione del vincolo; la verifica probatoria spetta comunque al giudice che può valorizzare indizi contrari emersi nel processo

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