Sentenza n. 361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 18165/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base della dichiarazione espressa dall'appellante. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del provvedimento del GSE né la correttezza della sentenza del TAR. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della natura formale delle difese delle parti appellate.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso sul ricorso contro il provvedimento del GSE relativo all'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della tariffa fissa omnicomprensiva rimodulata, alla rideterminazione del conguaglio 2021 e alle successive erogazioni relative a un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare dell'impianto fotovoltaico aveva impugnato in primo grado il provvedimento del GSE concernente l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 116, nonché la rideterminazione del conguaglio per il 2021 e delle successive erogazioni. La società ha poi appellato la sentenza del TAR Lazio. Nel corso del giudizio d'appello, preso atto che il Consiglio di Stato aveva consolidato un orientamento negativo su controversie analoghe, l'appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto una pronuncia di rito, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 26 d.l. 24 giugno 2014, n. 116
Indicato nel provvedimento impugnato quale base normativa della rimodulazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva; la sentenza non ne esamina il contenuto nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione dell'appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per dubitarne, comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello senza esame delle questioni di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando le difese delle parti appellate abbiano natura prevalentemente formale.
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