Cassazione Civile, Ordinanza n. 33532/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’attività difensiva svolta in precedenti giudizi da un’avvocata incaricata da una società in nome collettivo che aveva rilevato un’azienda di polleria e rosticceria e condotto la locazione dei locali in cui l’attività si svolgeva. Dopo la scoperta di asseriti difetti dell’impianto di aerazione dell’immobile, la società aveva promosso accertamento tecnico preventivo e poi si era opposta a uno sfratto per morosità, ma il Tribunale di Pesaro aveva rigettato la domanda risarcitoria verso i precedenti cedenti dell’azienda e verso il locatore. La difesa aveva poi introdotto l’appello in nome della società, nonostante questa fosse stata cancellata dal registro delle imprese. I clienti hanno quindi convenuto la professionista chiedendo il risarcimento per errore professionale, sostenendo che l’avvocata avrebbe errato nell’incardinare e coltivare l’impugnazione, soprattutto per non avere correttamente agito nei confronti del proprietario-locatore dell’immobile e per non avere considerato il vizio dell’impianto di areazione quale causa di responsabilità del medesimo. In cassazione i ricorrenti deducono, con due motivi, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi: da un lato contestano che la Corte d’appello abbia confermato senza adeguata motivazione l’estraneità del locatore ai vizi dell’impianto, dall’altro lamentano la mancata considerazione della relazione tecnica che attribuiva al locatore la responsabilità del difetto della canna fumaria/condotto di aerazione, invocando anche l’art. 2051 c.c. e il principio di custodia del proprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha ribadito che nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio. Nel merito, ha ritenuto che i motivi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione di fatti già esaminati in modo conforme dai giudici di merito, quindi preclusa dalla doppia conforme. Ha inoltre rilevato difetto di specificità e di decisività delle censure: i ricorrenti non hanno chiarito in quale veste il locatore fosse stato evocato in giudizio, non hanno adeguatamente confrontato la decisione impugnata con la ratio della tardività della contestazione dei vizi e non hanno confutato il rilievo decisivo per cui le pretese risarcitorie erano già prive di concrete chance di successo per intervenuta tardiva denuncia dei vizi. Ha poi osservato che la motivazione della Corte d’appello superava il minimo costituzionale e che il tema della mancata verifica della cancellazione della società era, comunque, non decisivo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5; quarto comma
Le censure formulate come violazione di legge, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute in concreto dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione anche per effetto della doppia conforme.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e ben al di sopra del minimo costituzionale, sicché non ricorreva il vizio denunciato.
È stato richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità del locatore quale custode delle strutture e degli impianti inglobati nell’immobile, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e di decisività.
La Corte di merito aveva escluso il risarcimento nei confronti del locatore anche in ragione della tardiva contestazione dei vizi della cosa locata, con implicito richiamo alla disciplina della garanzia per vizi della locazione.
I vizi dell’impianto di areazione sono stati ritenuti contestati oltre i termini applicabili, con conseguente preclusione della pretesa risarcitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità ha comportato l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la rituale instaurazione del procedimento, la morte di una parte non determina interruzione del processo e non consente l’ingresso degli eredi.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già scrutinati in modo conforme nei gradi di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra un limite particolarmente rigoroso e non può essere usata per sovvertire l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva del nucleo minimo argomentativo; non è configurabile se la decisione, pur sintetica, espone una ratio comprensibile e autonoma.
- In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, non basta allegare un errore difensivo: occorre dimostrare che, senza quell’errore, la pretesa del cliente avrebbe avuto concrete chances di accoglimento; in difetto di tale nesso causale la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- Le censure sul comportamento del difensore devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con tutte le ragioni autonome poste a fondamento del rigetto, comprese quelle relative alla tardività o all’infondatezza originaria della pretesa.
- Quando la pretesa azionata era già priva di probabilità di successo per ragioni sostanziali o processuali preesistenti, l’eventuale errore del professionista nell’introdurre o coltivare il giudizio non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →