Cassazione Penale, Sentenza n. 08756/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne pronunciate in primo grado per il fallimento della AGRIWINE S.R.L. - Mancini contestava la responsabilità per bancarotta impropria per operazioni dolose (capo b) e la carenza dell'elemento soggettivo per tale reato nonché la motivazione per relationem; Sucameli impugnava la responsabilità per bancarotta impropria (presunta assenza del nesso causale tra operazioni contestate e fallimento, periodo di amministrazione limitato al 2011-2013, notifiche ad anni di distanza) e la condanna per bancarotta fraudolenta documentale avendo già ottenuto sentenza irrevocabile su fatti analoghi; Angileri contestava la prova del dolo per la bancarotta fraudolenta documentale (era subentrato a dicembre 2013) e la rilevanza della sua gestione rispetto a un dissesto preesistente, chiedendo eventualmente la riqualificazione in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi di Sucameli e Angileri parzialmente fondati e quello di Mancini inammissibile/respinto (per i motivi indicati). In particolare: annullata, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza nei confronti di Sucameli e Angileri e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame su quel punto; per il resto i ricorsi sono stati rigettati e resta irrevocabile la condanna per bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (capo b) ai sensi dell'art. 624 comma 2 c.p.p.; il ricorso di Mancini è stato respinto integralmente e questi è stato condannato alle spese processuali. Conseguentemente alcune posizioni sono state annullate e rinviate per nuovo esame, mentre altre condanne sono state confermate e rese irrevocabili.
Norme richiamate
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
richiama il limite nella esposizione dei motivi in cassazione; la Corte osserva che i motivi saranno esposti nei limiti della necessità per la motivazione
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
norma sul contenuto dei motivi di impugnazione in cassazione: i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione o insufficiente motivazione (lett. e); la Corte valuta tali censure alla luce dei principi di ammissibilità e merito
art. 223 comma 2 n. 2 R.D. n. 267/1942 (L. fall.)
disciplina la bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose: la Corte conferma che omissione sistematica di versamenti erariali e condotte dolose possono integrare il reato; per la configurabilità non è richiesto dolo specifico volto a causare il fallimento ma il dolo generico e la prevedibilità dell'evento dissesto/peggioramento
art. 216 comma 1 n. 2 L. fall.
norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ribadisce la distinzione tra occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta (fattispecie a dolo generico)
riferimento alla bancarotta semplice documentale: la Corte usa la norma per spiegare il confine tra omessa tenuta e la fattispecie più grave (fraudolenta) quando non sussistano indici del dolo specifico
richiamato perché in altro procedimento vi era una pronuncia (assoluzione irrevocabile) su fatti inerenti distruzione/occultamento di scritture contabili per gli anni 2011-2012; la Corte valorizza la rilevanza di pronunce irrevocabili precedenti quando ostano alla riattribuzione della responsabilità
art. 624 comma 2 cod. proc. pen.
richiamato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza d'appello in relazione al capo b) (bancarotta impropria per operazioni dolose); la disposizione regola l'effetto di irrevocabilità
invocato in relazione alle conseguenze della reiezione del ricorso di Mancini (condanna alle spese processuali)
Massime di principio
- In caso di 'doppia conforme' (conferma in appello della sentenza di primo grado) l'analisi motivazionale può integrarsi tra primo e secondo grado: la sentenza d'appello non è obbligata a ripetere punto per punto il ragionamento del primo grado se spiega, anche globalmente, le ragioni del proprio convincimento
- I motivi di cassazione generici o che si limitano a reiterare censure già dedotte e motivatamente respinte in appello sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione il contenuto del vizio e la decisività del motivo per la decisione impugnata
- Per la bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2 n.2 L. fall.) non è sempre richiesto il dolo specifico diretto a causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà delle operazioni) e la prevedibilità concreta dell'aggravamento del dissesto o del suo verificarsi
- L'omessa tenuta o la sottrazione/occultamento delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale solo se è dimostrato il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; in mancanza di indici probatori del dolo specifico, la condotta può essere riqualificata come bancarotta semplice documentale
- Indicatori probatori rilevanti per ricavare il dolo specifico nella bancarotta documentale: inesistenza o indisponibilità delle scritture unitamente a un passivo rilevante sproporzionato rispetto all'attivo, distrazione di beni, irreperibilità dell'amministratore accompagnata da altri indici di fraudolenza, o la prova che risorse esistenti sono state rese inaccessibili al curatore
- Chi subentra nella carica di amministratore ha l'obbligo di verificare la regolarità della contabilità, ricostruire o richiedere i documenti mancanti e regolarizzare eventuali anomalie: l'assenza di contabilità non esonera l'amministratore subentrante dall'onere di accertamento
- Se la Corte d'appello miscela o confonde distinzioni giuridiche consolidate (es. tra omessa tenuta e fraudolenta tenuta delle scritture), la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo esame motivazionale su quel profilo
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