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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il professionista aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso per l'attività difensiva svolta in una precedente causa patrocinata nell'interesse della procedura fallimentare. Il giudice delegato aveva liquidato un importo ritenuto inferiore a quello dovuto, applicando i parametri della tariffa in modo non favorevole e negando l'incremento previsto per le controversie di valore superiore a 520.000 euro, sul rilievo che non fosse stato specificato il dato della differenza tra attivo e passivo fallimentare posto a base del valore della causa. Il reclamo ex art. 26 l. fall. era stato rigettato dal tribunale, che aveva affermato essere onere dell'istante allegare specificamente tutti gli elementi utili e probatori. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, in due motivi, la violazione dell'art. 111, comma 7, Cost. e dell'art. 26 l. fall.; con il primo motivo ha sostenuto che non dovessero essere poste spese a suo carico per la tardiva costituzione del fallimento, e con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento dell'aumento tariffario ex art. 6 d.m. n. 55/2014, assumendo che il valore della causa era già stato indicato nell'istanza e che il giudice avrebbe potuto, se necessario, acquisire d'ufficio le informazioni e i documenti pertinenti presenti nel fascicolo fallimentare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che nell'istanza di liquidazione era già stato indicato il valore della causa pari a 1.500.000 euro e che, quindi, non poteva essere considerata carente sotto il profilo allegatorio rispetto al presupposto dell'aumento ex art. 6 d.m. n. 55/2014. Ha precisato che l'eventuale valutazione della sufficienza o meno di tale indicazione andava compiuta sul merito della richiesta, non potendosi rigettare l'istanza per difetto di specificità dell'allegazione nei termini affermati dal tribunale. Il primo motivo è rimasto assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di liquidazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione del provvedimento impugnato; la censura è stata però assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 26 legge fallimentare

    Norma base del reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso nel procedimento fallimentare.

  • art. 6 d.m. n. 55 del 2014

    Prevede l'incremento del compenso nelle controversie di valore superiore a 520.000 euro; la Corte ha ritenuto che, una volta indicato il valore della causa nell'istanza, non poteva negarsi in radice l'applicazione della norma per difetto di allegazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo come parametro ermeneutico, senza autonoma ratio decisoria esplicitata nel decreto di accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere che gli elementi utili alla decisione potevano essere tratti anche dagli atti disponibili; la Corte non afferma un generale dovere del giudice di acquisire d'ufficio documenti, ma valorizza la sufficiente indicazione del valore nell'istanza.

Massime di principio

  • Quando l'istanza di liquidazione del compenso indica già in modo puntuale il valore della controversia rilevante ai fini tariffari, il giudice non può rigettare la domanda per una pretesa carenza di allegazione se il dato decisivo risulta comunque desumibile dall'atto introduttivo della richiesta.
  • L'accertamento sulla spettanza degli aumenti tariffari deve essere compiuto sul merito della richiesta, verificando la concreta ricorrenza dei presupposti normativi, e non può essere sostituito da un formalistico rilievo di insufficiente specificità dell'istanza quando l'elemento essenziale sia già stato dedotto.
  • In materia di liquidazione del compenso professionale nel fallimento, l'eventuale mancata precisazione di un ulteriore elemento descrittivo non esclude di per sé il riconoscimento del parametro più favorevole se il valore della causa, richiesto dalla norma tariffaria, è stato già indicato dall'istante.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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