Sentenza n. 422/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Civile, n. 701/2021 pubblicata il 18/08/2021, nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Palmi che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
Prevale il privato
La controversia
La curatela fallimentare ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al capo della sentenza civile del Tribunale di Palmi n. 701/2021, passata in giudicato, con il quale il Comune di San Ferdinando era stato condannato a rifondere alla società le spese di giudizio, liquidate in euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata al Comune via PEC il 20 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e il termine di 120 giorni per l'adempimento era decorso senza pagamento. La curatela ha inoltre chiesto la corresponsione di rivalutazione monetaria, interessi legali e una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di dare piena esecuzione al giudicato civile mediante il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., gli interessi legali compensativi sull'importo delle spese processuali, maturati dal 28 febbraio 2022, data di definitività della sentenza ottemperanda, fino all'effettivo soddisfo. Ha invece respinto la domanda di rivalutazione monetaria e la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che, trattandosi di un obbligo esclusivamente pecuniario e di un giudicato di recente formazione, il maturare degli interessi legali fosse già sufficiente a tutelare l'interesse all'adempimento. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Provinciale di Reggio Calabria dell'Agenzia delle Entrate, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario competente e attribuendogli il compito di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
a titolo risarcitorio nella sola misura degli interessi legali compensativi
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può riconoscere, nei limiti della domanda e del giudicato, gli interessi legali compensativi maturati sul credito pecuniario non adempiuto.
ordina al Comune di San Ferdinando ... di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al titolo
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere negata quando l'obbligo imposto dal giudicato è esclusivamente pecuniario e la maturazione degli interessi legali assicura già adeguata tutela dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione fa decorrere il termine di 120 giorni per l'adempimento prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
Il decorso del termine previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, senza adempimento, consente di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario, possono essere riconosciuti gli interessi legali compensativi maturati sull'importo dovuto dalla definitività della decisione ottemperanda sino all'effettivo pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l'obbligo di esecuzione è esclusivamente pecuniario e il naturale maturare degli interessi legali offre già un'adeguata tutela, anche sanzionatoria, contro il ritardo.
- Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione non può giustificare l'inadempimento di un obbligo pecuniario con l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o con la mancanza di disponibilità di cassa; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere investito anche delle attività contabili e finanziarie necessarie, comprese allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
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