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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21139/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta e non illogica la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la Corte d'appello avesse omesso una corretta valutazione degli elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta dai plurimi precedenti penali dell'imputato e non presentava evidenti illogicità. Ha richiamato il principio per cui, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può motivare il diniego valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare tutti quelli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge e di motivazione è stato prospettato dal ricorrente, ma ritenuto manifestamente infondato in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami elementi decisivi e logicamente significativi, come i precedenti penali dell'imputato.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
  • Il giudice non ha l'obbligo di prendere in considerazione in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli reputati realmente rilevanti ai fini della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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