Cassazione Penale, Sentenza n. 31959/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame relativa al sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (18-09-2023) su saldi attivi e altri beni fino a concorrenza di 921.600,09 euro. La difesa ha censurato la decisione per violazione degli artt. 324 e 568 c.p.p., sostenendo che, pur se il sequestro non risultava formalmente eseguito, la richiesta della P.G. aveva determinato il blocco dell'operatività dei conti correnti della società e quindi un pregiudizio concreto e attuale che giustificava l'interesse ad proporre il riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale del riesame di Roma per nuovo giudizio sul punto. Ha affermato che la mancata formale esecuzione del sequestro non esclude automaticamente l'interesse a impugnare se la preliminare attività della P.G. ha prodotto l'effetto concreto del blocco dell'operatività dei conti bancari della ricorrente. La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali e chiarito che il blocco disposto autonomamente dagli istituti bancari, su impulso della P.G., può essere parificato agli effetti dell'esecuzione del provvedimento cautelare, con conseguente indisponibilità delle somme e configurabilità dell'interesse a impugnare.
Norme richiamate
La censura ha riguardato la declaratoria di inammissibilità fondata sull'assenza di esecuzione formale del sequestro; la Corte interpreta che l'assenza di formale esecuzione non è sufficiente quando sussista un'effettiva indisponibilità dei beni a causa di un blocco bancario
Norma richiamata con riferimento alle modalità di impugnazione: la Corte valuta il requisito dell'interesse a impugnare alla luce degli effetti concreti prodotti dalla misura cautelare o da atti ad essa collegati
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 10 quater
Indicano i reati oggetto del procedimento penale sotteso al sequestro; richiamate come contesto fattuale ma non determinanti per la questione di ammissibilità del riesame
Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021
Precedente richiamato che afferma la possibilità di considerare l'effetto del sequestro realizzato in via anticipata dall'istituto bancario (blocco dell'operatività) come equivalente, ai fini dell'interesse ad impugnare, alla formale esecuzione del provvedimento
Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 2012)
Principio sul significato dell'interesse a impugnare nel sistema processuale penale come interesse utilitarista volto a rimuovere un pregiudizio concreto; richiamato per spiegare la logica che legittima l'impugnazione anche prima della formale fase esecutiva se il pregiudizio è già sorto
Massime di principio
- L'interesse a proporre impugnazioni contro provvedimenti cautelari è valutato in base all'effetto concreto prodotto: se l'istituto bancario ha bloccato l'operatività dei conti su impulso della P.G., tale fatto può costituire pregiudizio idoneo a rendere ammissibile il ricorso anche prima della formale esecuzione del sequestro
- Il sequestro di somme su conti correnti si articola in due fasi (blocco dell'operatività e trasferimento delle somme al FUG); la giurisprudenza ritiene che il blocco, se effettivo, produca immediatamente l'indisponibilità delle somme ai fini dell'interesse ad impugnare
- Per provare l'interesse a impugnare è importante allegare e, se possibile, documentare l'avvenuto blocco bancario (comunicazioni degli istituti di credito, provvedimenti interni che attestino la sospensione dell'operatività) al momento della proposizione dell'istanza di riesame
- Una mera attività ricognitiva della P.G. che non abbia determinato alcun blocco delle disponibilità non è sufficiente a fondare l'interesse a impugnare; il giudice del riesame deve accertare i fatti concreti relativi alla disponibilità dei beni al momento dell'impugnazione
- In situazioni analoghe è consigliabile agire tempestivamente e raccogliere prove documentali dell'effetto pregiudizievole (es. comunicazioni bancarie) per evitare declaratorie di inammissibilità fondate sull'assenza di esecuzione formale
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