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Sentenza

Sentenza n. 606/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Provvedimento di liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già Carabiniere collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ha contestato la liquidazione del trattamento di fine servizio effettuata dall'I.N.P.S. senza l'inclusione dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, richiamato dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta e arbitrarietà. Secondo il ricorrente, il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché siano stati raggiunti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'I.N.P.S. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha sostenuto che il beneficio non fosse dovuto; il Ministero della Difesa ha parimenti eccepito la propria estraneità al giudizio.

La decisione

Il TAR ha qualificato la domanda, nonostante la formale impugnazione del provvedimento di liquidazione, come domanda di accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna alla corresponsione delle somme dovute. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato. L'eccezione dell'I.N.P.S. è stata respinta: l'ente previdenziale è il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e deve quindi rispondere della corretta liquidazione. È stata invece accolta l'eccezione del Ministero della Difesa, che è stato estromesso perché estraneo all'obbligazione di pagamento. Nel merito, il Collegio ha applicato l'interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, riconosce i sei scatti anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, se in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non è decadenziale, ma costituisce un onere relativo alla decorrenza del collocamento a riposo. Il beneficio opera quindi a regime e non è soggetto a un termine decadenziale per farne valere l'applicazione nel calcolo dell'indennità di buonuscita. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda soltanto il calcolo della base pensionabile e non incide sull'applicazione dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita. Il ricorso è stato accolto: l'I.N.P.S. è stato condannato a rideterminare l'indennità includendo i sei scatti e a corrispondere gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S. è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale collocato in quiescenza a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo applicato per il riconoscimento dei sei scatti.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    Mantiene applicabile alle Forze di polizia a ordinamento militare il regime dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, compreso il beneficio dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita.

  • artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Fondano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego non contrattualizzato.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Consente il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Richiamato insieme all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda ha diritto all'inclusione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, di sei scatti stipendiali ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, se ha compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è un termine decadenziale per il riconoscimento dei sei scatti, ma un onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • Il richiamo dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 mantiene a regime, per le Forze di polizia a ordinamento militare, il beneficio dei sei scatti sia per il personale cessato per le cause previste dal comma 1 sia per quello collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
  • L'I.N.P.S., quale soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita, è legittimato passivamente nelle controversie relative alla corretta determinazione e liquidazione del trattamento di fine servizio, anche quando abbia utilizzato i dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferita all'incremento della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita quanto all'inclusione dei sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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