Cassazione Penale, Sentenza n. 555/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo di beni riconducibili alla Iron Meta! Srl disposto con provvedimento del Gip nell'ambito di un'indagine per illeciti nella gestione di rifiuti. Il ricorrente ha sostenuto di essere titolare di quote sociali e amministratore unico della società e ha censurato l'assenza di elementi idonei a collegare la società alla disponibilità diretta dell'indagato Scotti Dino, contestando in sostanza la ricostruzione motivazionale sulla presunta amministrazione di fatto da parte di Scotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo prospettato rientrasse in realtà in una censura sulla motivazione e non in una dedotta violazione di legge suscettibile di sindacato in cassazione nei limiti previsti dall'art. 325 c.p.p. La Corte ha valutato la motivazione del Tribunale di Torino come adeguata entro i limiti della cognizione cautelare, avendo il giudice di riesame illustrato il nesso fra la cessione dei rami d'azienda da parte di Vuono Luigi Alex, la trasformazione in società e la perdurante gestione di fatto da parte di Scotti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è ammesso, con riferimento ai provvedimenti cautelari reali decisi in sede di riesame o appello, solo se è dedotta una violazione di legge come motivo di illegittimità del provvedimento impugnato
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
L'obbligo di motivazione per gli atti decisori: l'assenza o l'inconsistenza della motivazione (o la sua natura meramente apparente) può integrare un vizio di violazione di legge sindacabile in cassazione
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati infondati o inammissibili
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decisioni su misure cautelari reali è ammissibile solo se si prospetta una specifica violazione di legge; mere doglianze sul convincimento del giudice di merito non sono sufficienti
- Le censure che attengono all'adeguatezza o completezza della motivazione possono dar luogo a sindacato in cassazione solo se si dimostra che la motivazione manca del tutto o è un mero simulacro, cioè non consente la ricostruzione del percorso logico-giuridico
- La valutazione di elementi di fatto e di merito (es. riconducibilità societaria, amministrazione di fatto) svolta dal giudice del riesame è difficilmente sindacabile in cassazione se correttamente motivata nei limiti della fase cautelare
- In situazioni simili, chi impugna dovrebbe indicare con precisione quale norma sia stata violata e in che modo la motivazione sia formalmente o sostanzialmente insufficiente per configurare un vizio giuridico, evitando contestazioni meramente sommative dei fatti
- Chi propone ricorso deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile; valutare quindi preventivamente la fondatezza giuridica delle doglianze
- Se si intende contestare la ricostruzione fattuale, è preferibile concentrarsi su aspetti che possono assumere rilievo di diritto (ad es. violazione delle regole di attribuzione della prova o della motivazione formale) piuttosto che solo sulla valutazione probatoria nel merito
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