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Sentenza

Sentenza del 17/06/2021 n. 5172 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 47/2021 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO- IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI - Necessità di allegazione dell'atto tassato alla cartella di pagamento - Casi di esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2013. L'ufficio aveva ritenuto dovuta l'imposta sull'intera annualità 2013 per mancata presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 8 d.lgs. n.507/93; il ricorrente ha dedotto che la presunzione di pubblicità per l'intero anno era superata dalle fatture di installazione relative ai soli mesi di novembre e dicembre 2013 e ha contestato la decisione di primo grado per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. (omessa o erronea valutazione delle prove).

La decisione

La Commissione d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado e rigettato l'appello. Ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di pubblicità per l'intero anno 2013 in mancanza della dichiarazione prevista dall'art. 8 d.lgs. n.507/93 (e dal regolamento comunale n.10/2017 art.30, punto 7). Le fatture prodotte non sono state giudicate idonee a dimostrare l'installazione limitata ai soli mesi dichiarati e l'ufficio non ha prodotto prova contraria necessaria a variare l'accertamento; le censure relative agli artt. 113 e 115 c.p.c. sono state ritenute inconferenti. Nulla per le spese in questa fase, poiché l'appellato non risultava costituito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 507/1993

    La norma stabilisce il principio di imposizione su base annuale per l'imposta sulla pubblicità; la Commissione ha ritenuto che l'imposta si applica annualmente salvo dichiarazione che dimostri un periodo inferiore.

  • art. 8 d.lgs. n. 507/1993

    Prevede la dichiarazione obbligatoria per periodi di pubblicità inferiori all'anno; in mancanza della dichiarazione l'amministrazione può presumere la pubblicità per l'intero anno fiscale.

  • Regolamento del Comune di Vitulazio n.10/2017, art.30 punto 7

    Riproduce la disciplina nazionale, prevedendo che in assenza di dichiarazione la pubblicità si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiama il dovere del giudice di seguire le norme di diritto nell'istruttoria e nella motivazione; il ricorso ha lamentato violazione ma la Corte ha ritenuto la motivazione e l'applicazione normativa corrette.

  • art. 115 c.p.c.

    Disciplina la valutazione della prova libera; la Corte ha ritenuto che le prove offerte (fatture) non fossero idonee a superare la presunzione legale senza ulteriore prova idonea.

Massime di principio

  • Per l'imposta sulla pubblicità la normativa prevede tassazione su base annuale; per ottenere imposizione su periodo inferiore il contribuente deve presentare la dichiarazione prevista dall'art. 8 d.lgs. n.507/93.
  • In assenza della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno accertato: il carico probatorio per ottenere una riduzione grava sul contribuente che deve fornire prove chiare e documentali che contrastino la presunzione.
  • Le fatture relative all'installazione di impianti possono contribuire a dimostrare la durata effettiva della pubblicità, ma devono essere idonee e congruenti a escludere l'occupazione dell'intero periodo; prove isolate o incomplete possono non essere ritenute sufficienti.
  • Le contestazioni processuali basate su presunte violazioni degli artt. 113 e 115 c.p.c. richiedono dimostrazione che il giudice non abbia applicato la norma di diritto o non abbia valutato le prove; se la motivazione è adeguata e il thema decidendum è chiaro, il giudice d'appello tende a confermare la decisione.
  • I regolamenti comunali possono specificare e rafforzare la disciplina nazionale sul tema; è importante verificare anche le previsioni regolamentari locali quando si contestano accertamenti comunali.

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