Sentenza del 17/06/2021 n. 17223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia, previa iscrizione a ruolo, notificava alla contribuente cartella di pagamento per il recupero coattivo degli interessi di sospensione relativi agli anni d'imposta 2004-2008, a seguito della revoca dei provvedimenti sospensivi e della conferma del tributo. La contribuente impugnava sostenendo, tra l'altro: omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello; decadenza per tardività della notifica della cartella (notifica effettuata il 22/04/2011); prescrizione quinquennale del credito; nullità della cartella per carenza di motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi; violazioni del D.P.R. 602/1973 e delle leggi amministrative richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizioso quanto a censura generica della motivazione) e ha ritenuto infondati gli altri motivi o inammissibili per effetto della disciplina sulla "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c., comma 5). La Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione, seppure sintetica e per relationem, idonea a confermare la valutazione della CTP, avendo evidenziato l'identificazione degli atti, la natura autonoma della materia degli interessi e il richiamo ai criteri di computo (D.P.R. n. 602/1973, art. 39, comma 2) con riferimento al tasso legale. Sulla carenza motivazionale della cartella la Corte ha qualificato la motivazione presente come sufficiente per permettere al contribuente di identificare la pretesa e controllarne la correttezza. Ricorso rigettato; ricorrente condannata al pagamento delle spese (compensi pari a Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 132 n.4; art. 112; art. 360 comma 1 nn. 3,4,5; art. 348-ter comma 5
Principi sulla motivazione del provvedimento giudiziale (art.132), limiti e vizi censurabili in Cassazione dopo la riforma del 2012 (art.360) e disciplina della "doppia conforme" che rende inammissibili censure di fatto non diversificate tra primo e secondo grado (art.348-ter).
D.Lgs. n. 546/1992
Richiamo procedurale alla normativa sui giudizi tributari, usata per riferire i parametri di impugnazione e i rimandi all'art.360 c.p.c.
D.P.R. n. 602/1973
art. 1; art. 12; art. 25; art. 39 comma 2
Art.39 comma 2 richiamato per i criteri di computo degli interessi (riferimento al tasso "legale"); artt. 1 e 12 e art.25 richiamati in ordine agli obblighi di indicazione e alle modalità di notifica della cartella e dell'atto impositivo.
L. 241/1990
Principi generali di motivazione degli atti amministrativi richiamati per valutare la sufficienza motivazionale della cartella esattoriale.
L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiesta di motivazione, anche sintetica, degli atti tributari; la Corte interpreta che la cartella è valida se consente l'identificazione della pretesa e delle sue causali.
D.L. n. 83/2012 (conv. L. 134/2012)
art. 54 (riformulazione art.360, art.348-ter applicabilità)
Riforma che ha limitato i motivi di cassazione e introdotto la necessità di indicare le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado per le censure ex art.360, comma 1, n.5.
D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato la cui applicazione è richiamata in ordine all'eventuale integrazione del contributo dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2012 la Cassazione non valuta più la 'sufficienza' della motivazione se non quando sia radicale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile); le censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili.
- La sentenza di appello può motivare per relationem rispetto al primo grado, purché emerga, anche sinteticamente, un percorso argomentativo autonomo che giustifichi la conferma; non è necessario ripetere integralmente tutte le argomentazioni del primo grado.
- In tema di 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado conformi), il ricorrente deve indicare in cassazione le ragioni di fatto poste alla base delle due decisioni e dimostrare la loro divergenza per poter avere accesso alla censura per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n.5). In mancanza, il motivo è inammissibile.
- La cartella esattoriale deve essere sufficientemente motivata da consentire al contribuente di individuare la pretesa e verificarne la correttezza; non è necessaria una motivazione analitica se gli elementi e i riferimenti agli atti precedenti (accertamento, sospensioni, ruoli) permettono di identificare la causalità delle somme richieste.
- Per configurare omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. occorre che il giudice abbia completamente omesso un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso; la mancata trattazione puntuale di ogni singola eccezione non costituisce automaticamente omessa pronuncia se la decisione rigetta comunque la pretesa.
- Le questioni relative a decadenza per notifica tardiva o prescrizione richiedono una precisa e circostanziata allegazione dei fatti e delle date; in particolare davanti alla Corte di Cassazione la ricostruzione fattuale deve essere formulata in modo tale da superare i limiti della doppia conforme.
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