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Sentenza

Sentenza del 17/06/2021 n. 17359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione di avvisi di accertamento (IRAP per la società; IRPEF per le socie) relativi al 2004 per omissione della dichiarazione dei redditi. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la nullità o l'inammissibilità dell'appello per l'estinzione della società (cancellata dal registro imprese), vizi di notifica e di sottoscrizione degli atti, la mancata valutazione di elementi probatori e presunte violazioni normative nella determinazione del reddito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la società (M. S.a.s.) perché la società era già estinta al momento della proposizione del ricorso per cassazione e non poteva esistere una procura speciale valida; ha respinto il ricorso delle socie Mo.An. e M.A. su tutti i motivi. Sono state condannate alle spese di giudizio le socie (in solido) e i due avvocati che hanno firmato il ricorso della società, con statuizione anche circa l'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2495

    Riferita alla disciplina delle società semplici/rapporti societari in tema di capacità di stare in giudizio e conseguenze della cancellazione dal registro imprese (estinzione della società).

  • D.P.R. 600/1973, art. 41, comma 2

    Stabilisce il potere d'ufficio dell'Amministrazione in caso di omessa dichiarazione: l'Ufficio determina il reddito sulla base dei dati acquisiti e può usare elementi induttivi; applicata per legittimare l'accertamento per omessa dichiarazione 2004.

  • D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 7

    Dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse: motivazione utilizzata per dire che la dichiarazione tardiva del 2009 equivale a omissione per il 2004.

  • Codice di procedura civile, art. 299

    Riferito agli effetti dell'estinzione della parte nel corso del processo e alla necessità di dichiarazione/effetti processuali dell'evento; qui illustrato il principio dell'ultrattività del mandato ma con i limiti per il ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 365

    Richiesta di procura speciale per proporre ricorso per cassazione; la sua assenza determina l'inammissibilità del ricorso quando il mandante è estinto.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Principio per cui il raggiungimento dello scopo della notifica può sanare vizi formali; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la proposizione del ricorso del contribuente può sanare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.

  • D.P.R. 633/1972, art. 56 e art. 54

    Citate nei motivi; la Corte ha ritenuto alcune doglianze su deleghe di sottoscrizione e qualifiche del messo generiche o non decisive e ha ritenuto che l'accertamento della delega fosse stato adeguatamente svolto dal giudice di merito.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per disporre l'ulteriore pagamento del contributo unificato in favore dello Stato da parte dei ricorrenti e dei difensori, quando sussistono i presupposti.

Massime di principio

  • Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese (estinzione) prima della proposizione del ricorso per cassazione, non può esistere una procura speciale valida rilasciata dalla società estinta: il ricorso è inammissibile.
  • La regola dell'ultrattività del mandato consente al difensore di rappresentare la parte nei gradi di merito anche se l'evento estintivo non è stato comunicato, ma non autorizza la proposizione del ricorso per cassazione senza procura speciale valida.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale consente all'Amministrazione l'accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973; la presentazione tardiva oltre 90 giorni è equiparata all'omissione (DPR 322/1998) e inverte l'onere probatorio sul contribuente.
  • I vizi di notifica dell'avviso di accertamento possono essere considerati sanati dall'attività processuale del contribuente (es. proposizione del ricorso), in forza del principio di raggiungimento dello scopo della notificazione (art. 156 c.p.c.) secondo costante giurisprudenza.
  • La contestazione della legittimità della sottoscrizione dell'atto impositivo richiede prova adeguata: se il giudice di merito accerta la delega del firmatario, la posizione dell'Amministrazione risulta valida e il riesame in Cassazione non può limitarsi a mere enunciazioni generiche.
  • Gli avvocati che promuovono consapevolmente ricorsi palesemente inammissibili (es. per conto di soggetto estinto) possono essere condannati alle spese e ad ulteriori oneri (anche contributo unificato) se emerge la loro consapevolezza dell'illegittimità dell'iniziativa.

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