Sentenza del 17/06/2021 n. 17358 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva negato parzialmente il rimborso di un credito IVA originario della fallita Axxx Cxxxx s.p.a. sostenendo che il credito era stato compensato con debiti erariali durante il fallimento. Il credito era stato ceduto dal curatore fallimentare a Ixxxxxx s.p.a., cessione notificata all'Agenzia. Ixxxxxx s.p.a. impugnò il diniego; la CTP di Treviso accolse per difetto di notifica; l'Agenzia propose appello che la CTR rigettò ritenendo, tra l'altro, la notifica tardiva rispetto ai termini di decadenza (D.P.R. n.633/1972, art.57), notificata dopo la chiusura del fallimento e nei confronti del curatore già deceduto, e che la notifica via PEC alla cessionaria era priva di sottoscrizione digitale. L'Agenzia ha censurato in Cassazione tre motivi: violazione dell'art.57 DPR 633/1972 (decadenza nell'esercizio del potere di diniego), violazione dell'art.56 R.D. 16 marzo 1942 n.267 (compensazione in sede fallimentare) e violazione dell'art.156 c.p.c. comma 3 (nullità della notifica via PEC non sanata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e terzo motivo per carenza di specificità (mancanza di indicazione precisa su quando i crediti soggetti a compensazione erano sorti e assenza di atti probatori come l'avviso di accertamento), assorbendo il primo motivo; ha comunque rilevato che la notifica via PEC ricevuta il 22/11/2013 e seguita da istanza in autotutela e ricorso notificato il 21/01/2014 aveva raggiunto lo scopo e sanato eventuali vizi formali. In conclusione il ricorso dell'Agenzia è rigettato: l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Ixxxxxx s.p.a. liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese forfettarie del 15% e accessori (doppio contributo se dovuto). Sentenza resa il 27/11/2020, depositata il 17/06/2021.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 57
L'art.57 riguarda la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio di poteri accertativi e di diniego rimborso; la Corte ricorda l'orientamento secondo cui i termini decadenziali operano limitatamente all'accertamento dei crediti erariali e non osta all'opposizione di compensazioni sui debiti erariali. Tuttavia nella fattispecie la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile per mancanza di specificazione temporale dei crediti.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.), art. 56
L'art.56 disciplina la compensazione in presenza di procedura concorsuale, derogando alla regola del concorso quando il fatto genetico delle obbligazioni sia anteriore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la compensazione è ammessa se entrambi i crediti sono sorti prima dell'apertura della procedura (o entrambi dopo e omogenei). Il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il motivo che denunciava violazione di tale norma per mancanza di specifiche su quando i crediti erano sorti.
art. 156 c.p.c., comma 3
L'art.156 c.p.c. prevede la sanatoria della nullità della notificazione se l'atto ha raggiunto lo scopo della conoscenza. La Corte ha applicato tale principio affermando che la notifica via PEC, pur priva di sottoscrizione digitale, è stata sanata dalla tempestiva reazione della contribuente (istanza in autotutela e ricorso), ossia l'atto ha raggiunto il suo scopo.
art. 1243 c.c.
Richiamato dalla Corte in relazione ai requisiti di liquidità ed esigibilità delle obbligazioni per la compensazione: la Corte segnala che la compensazione in procedura concorsuale può essere ammessa anche se la liquidità/esigibilità matura successivamente, purché il fatto genetico sia anteriore.
art. 169 L. Fall.
Richiamato nel confronto con la disciplina del concordato e con l'art.56 L. Fall.; la Corte ne utilizza i principi per affermare analogie sulla compatibilità della compensazione di crediti erariali in procedura concorsuale.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: per contestare compensazioni in sede fallimentare è essenziale indicare con precisione quando sono sorti i crediti (anteriore o successivo all'apertura della procedura) e produrre gli atti rilevanti (es. avviso di accertamento). La mancata specificazione può comportare inammissibilità.
- L'Amministrazione finanziaria può eccepire la compensazione dei propri crediti anche quando siano scaduti termini accertativi, ma tale potere incontra limiti in presenza di regole concorsuali (art.56 L. Fall.) che ammettono la compensazione solo se i fatti generatori delle obbligazioni sono compatibili temporalmente.
- In caso di notifiche via PEC l'irregolarità formale (es. mancanza di sottoscrizione digitale) non necessariamente determina nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo della conoscenza: comportamento reactionario del destinatario (es. istanza in autotutela, ricorso) può sanare l'irregolarità ai sensi dell'art.156 c.p.c.
- Quando si impugna un diniego di rimborso IVA ceduto da curatore fallimentare, valutare attentamente la data di nascita del credito ceduto e dei crediti erariali usati in compensazione: la compatibilità con art.56 L. Fall. dipende dalla omogeneità temporale dei fatti generatori.
- Il principio 'quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum' (menzionato in giurisprudenza) consente all'amministrazione di contestare debiti anche oltre i termini accertativi, ma la sua applicazione pratica va valutata caso per caso, in particolare quando intervengono norme concorsuali che proteggono l'ordine dei creditori.
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