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Sentenza

Sentenza del 17/06/2021 n. 3082 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Formazione della pretesa tributaria - Riscossione delle imposte - Omessa notifica dell'atto presupposto - Nullità dell'atto consequenziale - Impugnazione cumulativa - Accertamento demandato al giudice di merito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Omissione della notifica dell'atto presupposto che ha determinato la notifica di un atto consequenziale (es. ruolo, cartella esattoriale). Si discute se tale omissione possa essere fatta valere mediante impugnazione solo dell'atto consequenziale oppure mediante impugnazione cumulativa anche dell'atto presupposto non notificato, al fine di contestare radicalmente la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte (SS.UU. 5791/2008) ha stabilito che il contribuente può scegliere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare soltanto l'atto consequenziale (per far valere la nullità derivante dalla mancata notifica dell'atto presupposto) oppure di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi che lo affliggono per contestare l'intera pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito interpretare la domanda e verificare la scelta compiuta dal contribuente: se il contribuente ha impugnato solo l'atto consequenziale il giudice dovrà limitarsi a verificare il difetto di notifica e, in caso di accertata nullità, pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale con le conseguenze processuali (anche l'eventuale estinzione della pretesa se siano intervenuti i termini di decadenza); se invece è stata proposta impugnazione cumulativa il giudice dovrà pronunciarsi sull'esistenza o meno della pretesa tributaria nel merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La norma consente al contribuente di proporre impugnazione anche cumulativa; la Corte interpreta questa facoltà come comprensiva della scelta fra impugnare solo l'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, lasciando al giudice di merito l'accertamento della scelta e le conseguenze decorrenti.

  • Cass. SS. UU. 5791/2008

    Decisione di legittimità che chiarisce il regime applicabile all'omessa notifica dell'atto presupposto e alla conseguente nullità dell'atto consequenziale, stabilendo l'onere del giudice di merito di interpretare la domanda del contribuente e di verificare la sussistenza della nullità o, se impugnazione cumulativa, l'esistenza della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'atto presupposto può essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto consequenziale per ottenere la sua nullità oppure contestando anche l'atto presupposto in modo cumulativo per attaccare la pretesa nel merito.
  • Spetta al contribuente scegliere la strategia processuale (impugnazione limitata o cumulativa); il giudice di merito dovrà interpretare la domanda per applicare la corretta verifica (nullità per difetto di notifica oppure esame integrale della pretesa).
  • Se il giudice accerta la nullità dell'atto consequenziale per mancata notifica dell'atto presupposto, occorre verificare la decorrenza dei termini di decadenza: la nullità può comportare l'estinzione della pretesa solo se nel frattempo sono decorsi i termini per l'accertamento o per la riscossione.
  • Nella scelta di impugnare solo l'atto consequenziale il contribuente punta a ottenere l'annullamento procedurale (nullità); nella scelta cumulativa mira a ottenere l'accertamento negativo della pretesa tributaria sul merito, con oneri probatori e questioni sostanziali più ampie.
  • In fase difensiva è importante specificare chiaramente nella memoria quale percorso si intende seguire (impugnazione limitata o cumulativa) affinché il giudice possa correttamente interpretare la domanda e determinare l'ambito dell'accertamento.

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