Sentenza del 17/06/2021 n. 491 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla concessione delbeneficio dell'esenzione dall'IVA in ambito di operazioni riconducibili allagestione di fondi comuni d'investimento. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1 - Esenzioni - Gestione di fondi comuni d'investimento - Esternalizzazione - Prestazioni fornite da un terzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguarda il diniego, da parte dell'amministrazione fiscale, dell'esenzione IVA prevista dall'art. 135, par. 1, lett. g) della direttiva 2006/112/CE per prestazioni fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento. Nel caso di K si trattava di servizi per il calcolo dei valori rilevanti ai fini della tassazione dei partecipanti e della compilazione di dichiarazioni fiscali; nel caso di DBKAG si trattava della concessione in licenza di un software per calcoli essenziali alla gestione dei rischi e alla valutazione delle prestazioni. L'amministrazione sosteneva che tali prestazioni non fossero specifiche/essenziali per la gestione dei fondi ma semplici servizi tecnici o professionali non autonomi e pertanto soggetti ad IVA.
La decisione
La Corte di Giustizia ha ritenuto che l'art. 135(1)(g) debba essere interpretato nel senso che le prestazioni fornite da terzi come gli adempimenti fiscali finalizzati a garantire che i ricavi dei partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, e la concessione d'uso di un software utilizzato esclusivamente per calcoli essenziali alla gestione dei rischi e alla valutazione delle prestazioni, possono rientrare nell'esenzione IVA prevista da tale disposizione, purché presentino un nesso intrinseco con la gestione dei fondi e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione degli stessi. La Corte ha precisato che la condizione del carattere "distinto" non impone che la prestazione sia interamente esternalizzata e che servizi eseguiti mediante strumenti informatici non siano esclusi a priori dall'esenzione. Tuttavia la verifica concreta del rispetto di queste condizioni (specificità, essenzialità, nesso intrinseco, esclusività) è rimessa al giudice nazionale; la pronuncia ha quindi favorito l'interpretazione favorevole ai ricorrenti ma non ha deciso in via definitiva l'esenzione per i singoli casi senza la verifica fattuale nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 135, par. 1, lett. g)
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) g) la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri; (...)»
L'esenzione per la gestione di fondi può comprendere anche servizi forniti da terzi se presentano un nesso intrinseco con la gestione del fondo e sono forniti esclusivamente ai fini della gestione, anche se non interamente esternalizzati.
Direttiva 2009/65/CE (direttiva OICVM), art. 2 e allegato II
Allegato II: «... valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali); ... tenuta delle registrazioni contabili. »
L'allegato II elenca funzioni amministrative e di valutazione che fanno parte dell'attività di gestione collettiva; servizi terzi che svolgono funzioni analoghe e intrinsecamente collegate possono rientrare nell'esenzione.
Sentenza Abbey National (C-169/04)
Ha stabilito il criterio che le prestazioni fornite da terzi devono costituire un insieme distinto, valutato globalmente, e essere specifiche ed essenziali per la gestione dei fondi per poter beneficiare dell'esenzione.
Sentenza Blackrock Investment Management (UK) (C-231/19)
Conferma che le esenzioni dell'art. 135 vanno interpretate restrittivamente ma che il principio di neutralità fiscale impedisce che il modello organizzativo scelto impedisca l'accesso all'esenzione; precisa i requisiti di specificità ed essenzialità.
Sentenza SDC (C-2/95)
Ha affermato che mere prestazioni materiali o tecniche (es. semplice messa a disposizione di strumenti informatici) sono in linea di principio escluse dall'esenzione, ma non impedisce che servizi informatici specifici e intrinsecamente collegati alla gestione possano rientrarvi.
Sentenza GfBk (C-275/11)
Ha chiarito che consulenze e raccomandazioni di investimento fornite da terzi possono rientrare nell'esenzione se sono specifiche ed essenziali, anche se l'attuazione rimane a carico della società di gestione.
Sentenza Fiscale Eenheid X (C-595/13)
Ribadisce l'interpretazione restrittiva delle esenzioni ma l'obbligo di preservare l'effetto utile dei benefici fiscali e la neutralità.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esenzione IVA dell'art. 135(1)(g) i servizi terzi devono presentare un nesso intrinseco con l'attività di gestione del fondo e svolgere funzioni specifiche ed essenziali per tale gestione (es. determinazione del valore delle quote, calcoli fiscali specifici, gestione dei rischi quando essenziali).
- Il requisito della 'distintività' non impone che la prestazione sia interamente esternalizzata: la presenza di prestazioni svolte in proprio dalla società di gestione non esclude di per sé l'esenzione purché il servizio terzo sia specifico ed essenziale.
- La mera fornitura tecnica o materiale (p.es. semplice messa a disposizione di un sistema informatico) è generalmente esclusa, ma software o servizi informatici sviluppati specificamente per e utilizzati esclusivamente nella gestione dei fondi possono rientrare nell'esenzione.
- Occorre valutare caso per caso: se il servizio può essere usato indifferentemente per altri tipi di investimenti o non è strettamente legato agli obblighi legali/operativi del fondo, probabilmente non rientra nell'esenzione.
- Il giudice nazionale deve verificare i fatti e provare l'esistenza dell'esclusività, del nesso intrinseco e dell'essenzialità; l'interpretazione della Corte non decide automaticamente l'esenzione senza accertamenti fattuali.
- Il principio di neutralità fiscale impedisce di discriminare economicamente i modelli organizzativi (gestione interna vs. esternalizzata): non si deve penalizzare l'outsourcing quando il servizio è essenziale e specifico per i fondi.
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