Cassazione Penale, Sentenza n. 40740/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza cautelare con due motivi: (1) violazione di legge (art. 273, commi 1 e 1-bis c.p.p.) e mancanza/illogicità della motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria e sulla valutazione prognostica del pericolo, in particolare con riferimento ai rapporti con l'altro presunto associato Luigi Del Prete e sulla base di un presunto travisamento degli esiti intercettivi; (2) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e mancanza/manifesta illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari, sostenendo che la lunga detenzione di Del Prete escluderebbe la possibilità di reiterazione e che la misura sarebbe eccessivamente invasiva essendo la ricorrente da sempre radicata in Germania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e motivi non consentiti. Ha ritenuto che il giudicato cautelare sulla gravità indiziaria fosse già formato dopo il riesame e non risultassero elementi nuovi a favore dell'imputata. L'ordinanza impugnata era considerata adeguatamente motivata: il giudice di merito aveva ricostruito il reinvestimento di ingenti proventi da narcotraffico gestito da Del Prete, la collocazione in Germania di operazioni immobiliari illecite, la piena disponibilità della ricorrente a collaborare nelle transazioni gestite dai genitori, la protrazione delle condotte di riciclaggio anche dopo la carcerazione di Del Prete fino all'esecuzione della misura intramuraria e la necessità di impedire contatti oltre confine. La Corte ha inoltre precisato che i censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti non sono idonee a fondare il ricorso; le misure sostitutive adottate sono risultate adeguate secondo i criteri dell'art. 275, comma 1 c.p.p. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sulla sintesi dei motivi in cassazione: il ricorso deve specificare censure precise; la Corte ha ritenuto i motivi proposti generici e non consentiti.
art. 273, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla gravità indiziaria come presupposto per misure cautelari: la Corte ha ritenuto che sul punto fosse formato giudicato cautelare dopo il riesame e non vi fossero elementi nuovi a favore della ricorrente.
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Integra aspetti della valutazione prognostica e del fumus commissi delicti; la Corte ha escluso travisamenti degli esiti intercettivi idonei a modificare la valutazione già compiuta.
Disciplina le esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale di merito adeguata a dimostrare il pericolo di reiterazione e la necessità di impedire contatti transnazionali.
art. 275, comma 1 cod. proc. pen.
Criteri per la scelta delle misure cautelari sostitutive: la Corte ha confermato che le misure sostitutive adottate non peggioravano la posizione dell'indagata e risultavano adeguatamente giustificate.
giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)
Principio secondo cui il motivo di ricorso che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, e non quando si limiti a proporre una diversa valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari deve contenere censure precise e non può basarsi su contestazioni puramente fattuali o su una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Quando sul punto è intervenuto un riesame e si è formato un giudicato cautelare, l'efficacia di nuove doglianze richiede l'apporto di elementi sopravvenuti in grado di incidere sulla valutazione della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari.
- La detenzione prolungata di un presunto associato non elimina automaticamente il rischio di reiterazione; il giudice valuta la condotta complessiva (es. reinvestimento di proventi, contatti oltre confine, continuazione delle attività illecite) per stabilire la necessità della misura.
- Le misure sostitutive sono ammissibili se non aggravano la posizione dell'indagato e sono motivate secondo i criteri di proporzionalità ed adeguatezza previsti dall'ordinamento.
- Le contestazioni basate su presunti travisamenti di intercettazioni devono essere specificamente fondate e dimostrate; mere asserzioni generiche non sono sufficienti in sede di cassazione.
- Per impugnare con successo decisioni cautelari in sede di legittimità è utile far valere la violazione di norme processuali precise o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, oltre a portare eventuali elementi nuovi rilevanti.
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