Cassazione Penale, Sentenza n. 36773/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tagliente era imputato per il reato di cui all'art. 483 c.p. per aver attestato falsamente nella certificazione unica 2017 di aver corrisposto il trattamento di fine rapporto al dipendente Massimo Martini. Il Tribunale di Cassino lo aveva assolto ritenendo che la certificazione unica non sia qualificabile come atto pubblico. Il Procuratore generale ha impugnato tale decisione sostenendo che la certificazione unica rileva anche nei rapporti fra privato (datore di lavoro) e pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate), essendo idonea a certificare all'Amministrazione l'effettivo versamento delle ritenute e quindi rilevante ai fini dell'art. 483 c.p., ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 322/1988.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: pur confermando che la certificazione unica non è un "atto pubblico" nella sua forma classica, ha affermato che essa può assumere rilevanza giuridica e valore probatorio interno per l'Amministrazione finanziaria, incidendo direttamente su atti amministrativi connessi alla determinazione delle imposte. Pertanto l'esclusione della astratta configurabilità del reato di falsità ideologica era errata. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 483 come applicabile anche quando la falsa attestazione di un privato, inserita in documenti che non sono "atti pubblici" nella forma, incide su atti dell'amministrazione pubblica assumendo valore probatorio interno all'Amministrazione; quindi può configurare falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ove sussista rilevanza probatoria dell'attestazione per l'atto amministrativo
art. 4 d.P.R. n. 322 del 1988
La norma non conferisce un profilo pubblicistico all'attività del sostituto d'imposta né trasforma la certificazione unica in un atto pubblico, ma la Corte ritiene che la disciplina non escluda che la certificazione abbia rilievo giuridico e probatorio interno per l'Amministrazione finanziaria, con conseguente possibile incidenza penale in caso di attestazioni false
Massime di principio
- La qualificazione formale di un documento come "atto pubblico" non è l'unico criterio per valutare la rilevanza penale della falsa attestazione: anche documenti privati possono avere valore probatorio interno per la pubblica amministrazione e, se falsificati, consentire l'integrazione del reato di falsità ideologica previsto dall'art. 483 c.p.
- Per configurare la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è necessario che la falsa attestazione abbia rilevanza probatoria inerente alla natura e all'essenza funzionale dell'atto amministrativo che ne riceve gli effetti (cioè che l'attestazione possa essere utilizzata dall'Amministrazione per formare il proprio convincimento/atto).
- Nelle ipotesi di certificazioni fiscali (es. certificazione unica/C.U.D.) bisogna valutare se e quanto le dichiarazioni del datore di lavoro siano idonee a condizionare l'atto amministrativo tributario: se sì, la falsa attestazione può essere rilevante penalmente anche se la certificazione non è formalmente un atto pubblico.
- La sussistenza del reato richiede un nesso tra la dichiarazione falsa del privato e l'attività della pubblica amministrazione chiamata a ricevere o ad utilizzare quell'attestazione; l'assenza di tale nesso può escludere la rilevanza penale.
- In casi simili il giudice dovrà svolgere accertamenti sul concreto uso che l'Amministrazione ha fatto o avrebbe potuto fare delle attestazioni e sulla loro capacità di influenzare il contenuto dell'atto amministrativo (es. liquidazione/imposizione tributaria).
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