Cassazione Civile, Ordinanza n. 06352/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società, dopo avere ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del prezzo di un impianto anti-intrusione installato presso il proprio magazzino, propose opposizione deducendo che l'impianto non funzionava correttamente e che tale difetto aveva favorito un furto con conseguenti ingenti danni, di cui chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo, rigettò la domanda riconvenzionale e liquidò le spese anche a carico dell'opponente nei confronti delle chiamate in causa. In appello, la corte territoriale dichiarò l'impugnazione inammissibile per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo i motivi non specifici. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ricorrente denunciò nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'appello era stato erroneamente ritenuto inammissibile sulla base di formule di stile e senza considerare il contenuto effettivo dell'atto, che conteneva censure puntuali e specifiche contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che l'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di appello individui chiaramente i capi della sentenza impugnata e le doglianze, ma non esige formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione; inoltre, quando si contesti la valutazione delle prove, è sufficiente indicare i punti oggetto di riesame. Verificato, mediante esame degli atti consentito trattandosi di error in procedendo, che le censure svolte in appello erano specifiche e idonee a rendere percepibili le parti della decisione censurate, la sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio dedotto è stato qualificato come nullità del procedimento, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello avrebbe violato le regole processuali sulla specificità dei motivi.
Ai fini della specificità è sufficiente, quando si contesti la valutazione probatoria del primo giudice, indicare i punti sui quali si chiede il riesame delle risultanze istruttorie, senza necessità di un'analisi critica puntuale di tutte le valutazioni svolte nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando dall'atto non sia possibile individuare con certezza i capi della sentenza censurati e le ragioni della critica; non è sufficiente un richiamo formalistico a formule di stile per negarne l'ammissibilità.
- L'art. 342 c.p.c. va interpretato in senso non meramente formalistico, in coerenza con la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e con l'esigenza di favorire, ove possibile, una decisione di merito.
- Quando l'appellante contesta la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, basta l'indicazione dei punti oggetto di riesame e delle ragioni della diversa ricostruzione, senza bisogno di una confutazione analitica di ogni passaggio argomentativo della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, quando si denuncia un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare se l'appello contenga effettivamente censure specifiche e pertinenti.
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