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Ordinanza

Ordinanza n. 1744/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Della nota prot. PG/412097 dell'8/4/2026, con la quale il Comune di Napoli ha dichiarato improcedibile l'istanza richiesta dalla Freedom Hotel S.r.l. per la concessione di suolo pubblico per passo carraio in Napoli alla via Ricciardi n. 9-11; 2. della nota prot. PG/368807 del 26/03/2026, richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1); 3.di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente

Giustizia amministrativa202603586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, qualificato come improcedibilità dell’istanza, relativo alla concessione di suolo pubblico per la realizzazione di un passo carraio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la nota con cui il Comune di Napoli ha dichiarato improcedibile l’istanza per la concessione di suolo pubblico destinata a un passo carraio, nonché la nota presupposta richiamata nel provvedimento. È stata dedotta, in via cautelare, l’esigenza di sospendere l’efficacia dell’atto, prospettando un grave danno. Il Collegio ha rilevato che resta riservata al merito la questione relativa alla necessità dell’assenso del proprietario dell’area o dell’immobile per la realizzazione del passo carraio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e ha sospeso nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ordinato all’amministrazione di consentire alla ricorrente di produrre, come richiesto in sede procedimentale, l’assenso della proprietà alla realizzazione del passo carraio. La questione sostanziale circa la necessità di tale assenso è stata riservata alla fase di merito. Il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 29 ottobre 2026; la pronuncia sulle spese della fase cautelare è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione dell’atto ai fini del riesame e una misura volta a consentire l’integrazione documentale nel procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il privato prospetta un grave danno e il vizio dedotto richiede un approfondimento riservato al merito, il giudice amministrativo può adottare una misura interinale di sospensione dell’atto ai fini del riesame, senza definire anticipatamente la questione sostanziale controversa.
  • La tutela cautelare può comprendere un ordine all’amministrazione di consentire al richiedente la produzione di un documento o di un’assenso richiesto nel procedimento, quando tale adempimento sia idoneo a rimediare al pregiudizio prospettato e a consentire una nuova valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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