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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19257/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata. I motivi di ricorso erano due: primo, la dedotta illogicità della motivazione sulla validità degli accertamenti tecnici relativi al tasso alcolemico, sostenendo l'inattendibilità dell'alcoltest per la mancata verifica dell'apparecchio; secondo, la dedotta violazione di legge in relazione all'art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada, per asserita erronea applicazione dell'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità, perché diretti a riproporre censure già esaminate in appello e, sostanzialmente, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sia sull'affidabilità dell'accertamento alcolemico, valorizzando l'esito positivo dell'alcoltest come prova dello stato di ebbrezza nonostante la mancata verifica dell'apparecchio, sia sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, considerando il sinistro osservato direttamente dagli operanti come indice dell'incapacità di controllare il veicolo in curva. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre le stesse censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto forma di denuncia di illogicità motivazionale o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto, in modo coerente e completo, degli elementi oggettivi e delle fonti di prova posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
  • In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest può essere valorizzato come prova dello stato di ebbrezza anche se vengono contestate irregolarità relative ai controlli sull'apparecchio, ove il giudice di merito spieghi adeguatamente le ragioni della sua affidabilità nel caso concreto.
  • La sussistenza dell'aggravante connessa al sinistro può essere desunta dalle modalità concrete dell'evento, se dagli accertamenti in fatto emerge l'incapacità del conducente di mantenere il controllo del veicolo.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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