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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17949/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso di accise versate sul gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica per il periodo 1/1/2006 - 31/5/2007. Punto controverso: decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 per proporre la richiesta di rimborso relativamente agli acconti versati nel periodo 1/1/2006-28/8/2006. Edison sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla data del deposito della sentenza della Corte di Giustizia del 17/7/2008 (causa C-226/07) o, comunque, dalla data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo; l'Agenzia eccepiva la decadenza decorrente dalla data dei singoli versamenti, avendo la natura di "pagamento indebito ab origine".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Edison. Ha confermato che, per le somme pagate indebitamente ab origine (in ragione dell'efficacia diretta della Direttiva 2003/96/CE e della pronuncia della Corte di Giustizia), il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del singolo versamento e non dal deposito della sentenza comunitaria né dalla data della dichiarazione annuale. Ne consegue la tardività dell'istanza del 29/8/2008 rispetto agli importi versati nel periodo 1/1/2006-28/8/2006. Ha inoltre precisato la distinzione con le ipotesi in cui il credito risulti da conguaglio in sede di dichiarazione annuale (in tali casi il termine decorre dalla data della dichiarazione). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.900,00).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1995 - art. 14, comma 2 (TUA)

    L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.

    Il termine biennale di decadenza opera, in linea generale, dalla data del pagamento. Quando il pagamento è indebito ab origine (es. accisa non dovuta per esenzione), il dies a quo è la data del singolo versamento; quando il credito emerge solo in sede di dichiarazione annuale come conguaglio, il dies a quo è la data della dichiarazione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992 - art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    Principio generale applicabile ai rimborsi: il termine decorre dal pagamento ovvero, se successivo, dalla data in cui nasce il diritto alla restituzione.

  • Direttiva 2003/96/CE - art. 14, par. 1, lett. a)

    La Corte di Giustizia ha riconosciuto efficacia diretta alla disposizione che esenta i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica; tale efficacia determina che gli importi versati siano considerati indebitamente pagati ab origine quando la norma nazionale è incompatibile.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-226/07 (17 luglio 2008)

    Ha dichiarato l'incompatibilità della disciplina nazionale con la direttiva e pertanto l'esenzione doveva applicarsi; la sentenza ha valenza dichiarativa e non costitutiva e quindi non determina, di per sé, una nuova decorrenza dei termini di decadenza già maturati.

  • d.l. 22/10/2016, n. 193 (art. 4‑ter) convertito con legge 1/12/2016, n. 225 (modifica art. 14 TUA)

    Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.

    Chiarisce che, per i prodotti soggetti a dichiarazione, il termine di decadenza decorre dalla presentazione della dichiarazione (criterio applicabile dalla sua entrata in vigore e non retroattivamente alla fattispecie del 2006).

  • D.P.C.M. 15 gennaio 1999

    Richiamato in relazione alla disciplina nazionale sull'applicazione delle agevolazioni sulle accise; inciso nel quadro di compatibilità con la Direttiva.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra (a) pagamenti indebitamente dovuti ab origine e (b) eccedenze risultanti da conguaglio annuale: nel primo caso il termine biennale decorre dalla data del singolo pagamento; nel secondo dalla data della dichiarazione annuale (o comunque dal momento in cui il diritto può essere esercitato).
  • La pronuncia della Corte di Giustizia che dichiara l'incompatibilità di una norma nazionale ha efficacia dichiarativa: non rinnova né sospende automaticamente i termini di decadenza già maturati in relazione a pagamenti antecedenti, salvo specifiche previsioni di legge.
  • Per importi versati prima dell'entrata in vigore di chiarimenti normativi (es. modifiche legislative successive) verificare la retroattività: le modifiche che chiariscono termini non si applicano automaticamente alle fattispecie già esaurite salvo esplicita previsione.
  • Quando si agisce per rimborsi di accise basati su diritto comunitario, agire tempestivamente: se si ritiene che un pagamento sia indebito ab origine, la richiesta di rimborso dovrebbe essere presentata entro due anni dalla data del pagamento o valutare tempestivamente eventuali strumenti giurisdizionali per tutelare il diritto.
  • Documentare con precisione natura dei versamenti (acconti mensili, saldo, conguaglio) e la data di insorgenza del diritto al rimborso per poter individuare correttamente il dies a quo e contestare eventuali eccezioni di decadenza.

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