Cassazione Civile, Sentenza n. 17938/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Edison aveva chiesto il rimborso di accise sul gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica (periodo 1/1/2004-31/5/2007) invocando l'esenzione per uso per produzione di energia (direttiva UE e giurisprudenza comunitaria). L'Agenzia eccepiva, tra l'altro, la decadenza per parte del periodo e soprattutto l'avvenuta traslazione dell'accisa sui consumatori finali (quale fatto impeditivo del rimborso). In primo grado la CTP aveva riconosciuto il rimborso limitatamente al biennio: in appello la CTR aveva accolto l'Agenzia, ritenendo che dall'analisi dei bilanci di Edison emergesse la traslazione dell'imposta mediante presunzioni. Con ricorso per cassazione Edison deduceva violazione dell'art. 29, comma 2, l. n. 428/1990 e delle regole sulla prova presuntiva (art. 2729 c.c., artt. 2697 e 2729 c.c.), nonché omissione di accertamenti tecnici sulle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (assorbito il secondo), ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato nel ritenere sufficiente, ai fini della prova della traslazione, una generica analisi dei bilanci senza accertare se l'accisa fosse stata contabilizzata tra i costi di produzione (voce B6) — condizione necessaria perché la voce di bilancio assuma valore di presunzione grave, precisa e concordante ai sensi dell'art. 2729 c.c. — e senza valutare compiutamente la prova dell'effettivo arricchimento. La Suprema Corte ha quindi stabilito che l'onere di provare la traslazione e l'arricchimento grava sull'Amministrazione e può essere assolto solo con presunzioni idonee (gravi, precise e concordanti); in mancanza, il rimborso non può essere negato sulla base di semplici presunzioni tratte da poste contabili generiche.
Norme richiamate
legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2
"I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni"
Stabilisce che il rimborso è escluso se l'onere è stato trasferito su terzi; la prova della traslazione grava sull'Amministrazione e non può essere basata su semplici presunzioni. Le presunzioni sono ammesse solo se rispondono ai requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.).
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 24 e 26
Norme interne che regolano l'accisa sui prodotti energetici e le ipotesi di esenzione/rimborso; utilizzate dalla ricorrente per sostenere il diritto al rimborso in coerenza con la normativa comunitaria.
Direttiva 2003/96/CE, art. 14, par. 1, lett. a)
Prevede l'esenzione/disposizioni per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica; la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto efficacia diretta della norma nella materia dei rimborsi di accise armonizzate.
art. 2729 cod. civ.
Fissa i requisiti delle presunzioni utilizzabili in giudizio: le presunzioni che incidono sul diritto al rimborso devono essere "gravi, precise e concordanti"; non sono ammesse presunzioni semplici per provare la traslazione dell'imposta.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. causa C-226/07, C-343/96, C-129/00)
Ha chiarito che non è consentito al legislatore/norme interne presumere automaticamente la traslazione dell'imposta e che la prova dell'avvenuta traslazione non può fondarsi su presunzioni generiche; la modifica normativa italiana (art. 29 comma 2) è coerente con tali principi e impone all'Amministrazione l'onere di prova concreto.
Massime di principio
- L'onere di provare la traslazione dell'accisa su terzi, quale fatto impeditivo del rimborso, grava sull'Amministrazione (Agenzia delle Dogane) e non sul contribuente.
- L'Amministrazione può avvalersi di presunzioni per provare la traslazione solo se esse sono "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c.; presunzioni semplici o generiche (id quod plerumque accidit) non sono ammesse.
- L'autoconsumo del prodotto energetico non esclude in astratto la possibilità di traslazione: l'accisa sul gas usato per produrre energia può essere stata trasferita sul prezzo dell'energia venduta a terzi.
- La mera iscrizione nei bilanci di una voce generica "costi per accise" non basta a provare la traslazione; è decisivo accertare se l'accisa è stata contabilizzata tra i costi di produzione (voce B6 o equivalente), perché tale collocazione rende più probabile che il costo sia stato trasferito nel prezzo di vendita.
- L'Amministrazione deve anche provare l'effettivo arricchimento del contribuente derivante dal rimborso; senza tale prova il diniego non è legittimo.
- Se la valutazione contabile è necessaria per decidere la controversia (es. per stabilire la voce di bilancio o il meccanismo di determinazione del prezzo), il giudice deve eventualmente adottare adeguati mezzi istruttori (es. CTU) per accertamenti tecnici-contabili prima di fondare la decisione su indizi contabili.
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