Cassazione Civile, Sentenza n. 17987/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge n. 512/1999) in relazione a somme riconosciute da sentenze del Tribunale di Ragusa. Il Ministero aveva impugnato sostenendo che il congiunto (Salvatore Gallo) fosse inserito in ambienti malavitosi e che l'evento fosse maturato in una 'guerra fra clan', dunque sussisterebbero cause ostative all'accesso al Fondo. In sede di gravame le ricorrenti deducevano (i) omissione di motivazione da parte della Corte d'appello rispetto ad eccezioni sollevate; (ii) errata applicazione delle norme vigenti al momento della domanda (sostenendo che la legge n. 512/1999 non richiedeva il requisito dell'estraneità agli ambienti malavitosi e che norme successive non potevano retroagire); (iii) illegittima applicazione retroattiva della modifica introdotta dalla legge n. 122/2016 (art.15) e contestata interpretazione dell'espressione "istanze non ancora definite".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il requisito della "estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali" è un elemento costitutivo immanente della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo di rotazione (legge n. 512/1999), ricavabile anche dalla disciplina della legge n. 302/1990 e dalla giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. n. 28820/2019) e coerente con il principio espresso dalla Corte costituzionale n. 122/2024. Ha ritenuto che la modifica introdotta dall'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122/2016 sia meramente ricognitiva/chiarificatrice e non innovativa, e che l'espressione "istanze non ancora definite" va interpretata come riferita a istanze ancora oggetto di contenzioso giurisdizionale non giunte al giudicato (e non a semplici decisioni amministrative già adottate). Ha affermato inoltre che grava sul richiedente l'onere di provare, in positivo, la condotta di vita antitetica al codice mafioso; la carenza probatoria comporta il rigetto della domanda. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 2, lett. b)
il soggetto leso deve risultare "del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali"
La Corte ha interpretato questo requisito come elemento immanente e costitutivo del diritto alle provvidenze previste per vittime di mafia/terrorismo: l'estraneità non è solo una condizione negativa formale ma postula la prova di una condotta di vita antitetica al codice delle organizzazioni malavitose.
Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, art. 2-quinquies (convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186)
richiama la condizione di estraneità per i benefici previsti per i superstiti
Conferma l'applicabilità della condizione di estraneità anche ai superstiti; la Corte lo usa per rafforzare la tesi che l'estraneità è requisito essenziale e non mero accessorio.
Legge 22 dicembre 1999, n. 512, art. 4, comma 3 (modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), legge 7 luglio 2016, n. 122)
l'obbligazione del Fondo non sussiste ...
La modifica del 2016 è stata considerata meramente chiarificatrice: l'inserimento del richiamo all'art.1, comma 2, lett. b) della legge 302/1990 esplicita un presupposto negativo già immanente alla fattispecie legale di accesso al Fondo.
Legge 7 luglio 2016, n. 122, art. 15, comma 1, lett. c) e comma 3
"la disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge"
La Corte interpreta la locuzione "istanze non ancora definite" come riferita alle istanze oggetto di contenzioso giurisdizionale non ancora giunto a giudicato; la norma ha natura chiarificatrice non innovativa dell'originario requisito di estraneità.
Cass. Sez. 3, sentenza n. 28820/2019
Giurisprudenza di riferimento che la Corte ha richiamato per confermare che il requisito dell'estraneità è da ritenersi presente sin dall'origine della disciplina e non introdotto soltanto nel 2016.
Corte Costituzionale, sentenza n. 122/2024
"immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale"
La Corte Costituzionale ha confermato che la verifica dell'estraneità è un requisito centrale e che alcune esclusioni presuntive (es. in ragione di parentela) possono essere sproporzionate; la pronuncia rafforza l'interpretazione della Cassazione sull'immanenza dell'estraneità.
Massime di principio
- L'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è elemento costitutivo (immanente) del diritto di accesso al Fondo di rotazione (legge 512/1999): chi chiede la provvidenza deve provare in positivo condotte di vita incompatibili con il codice mafioso.
- La modifica normativa del 2016 (art.15, lett. c) ha natura chiarificatrice: non introduce ex novo il requisito di estraneità ma lo esplicita; pertanto non si applica come nuova esclusione automatica laddove il diritto sia già irrevocabilmente definito con giudicato.
- L'espressione "istanze non ancora definite" va interpretata come riferita a istanze oggetto di contenzioso giurisdizionale non giunto al giudicato; una decisione amministrativa di rigetto che sia stata impugnata rende l'istanza non definita se il caso è ancora pendente in sede giurisdizionale.
- Il peso della prova sull'estraneità grava sul richiedente: documentazione e elementi fattuali che dimostrino dissociazione o condotta contraria agli ambienti malavitosi sono determinanti; in assenza di prova convincente la domanda è destinata al rigetto.
- In sede di appello il giudice può ricollocare la fattispecie nella corretta disciplina giuridica anche se le parti non hanno espressamente invocato quella stessa norma, purché si rimanga nell'ambito della questione riproposta con il gravame e non si introducano nuovi elementi di fatto o si alteri il petitum.
- Se la normativa successiva è meramente esplicativa, la sua applicazione ai procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria che non hanno ancora raggiunto il giudicato è legittima; eventuali censure di retroattività sono difficilmente fondate quando la modifica chiarisce un requisito già immanente in funzione dello scopo solidaristico della legge.
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