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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17876/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva respinto l'appello promosso da Jole Oberti in una querela di falso, proposta in via principale, sull'inventario dell'eredità di Valeria Rosini Oberti redatto dal notaio Angelo Noli. Il ricorso contestava, tra l'altro: la nullità della sentenza d'appello per partecipazione di un giudice che aveva previamente dichiarato astensione per presunta inimicizia; la nullità o l'inammissibilità del controricorso per mancanza di traduzione della procura rilasciata all'estero (Florida) e dell'attestazione notarile; la mancata sospensione del giudizio d'appello per proposizione autonoma di querela di falso sulla procura; la tempestività/obbligo di comunicazione al Pubblico Ministero; la ammissibilità della querela di falso rispetto al contenuto e alla genuinità dell'inventario e l'interesse ad agire della ricorrente; infine la contestazione della condanna alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso di Jole Oberti. In sintesi: 1) il motivo preliminare di nullità per la partecipazione al collegio di un giudice che aveva dichiarato astensione è infondato: la dichiarazione non rientrava nell'ipotesi di "grave inimicizia" ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e non ha determinato nullità della composizione del collegio; 2) sulle questioni di diritto sollevate in relazione alla procura estera in lingua diversa dall'italiano, le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata traduzione della procura e dell'attività certificativa non integra requisito di validità dell'atto: la procura è atto prodromico (non atto processuale in senso proprio) e, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., il giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare un traduttore, potendo comunque utilizzare l'atto quando ne comprende il contenuto o non vi sono contestazioni; 3) la procura rilasciata in Florida munita di apostille è stata ritenuta utilizzabile e l'eccezione di nullità della stessa è stata respinta; 4) la sospensione del giudizio d'appello non è dovuta quando la querela di falso è proposta in via autonoma (art. 355 c.p.c. e art. 295 c.p.c. coordinati): la sospensione è prevista solo per la querela proposta "nel" giudizio; 5) la comunicazione al Pubblico Ministero è stata ritenuta adeguata e l'assenza fisica del PM alle udienze non configura di per sé una nullità; 6) la Corte d'appello ha correttamente ritenuto inammissibile la querela di falso sull'inventario nella parte in cui si deducevano soltanto imprecisioni o incompletezze delle dichiarazioni rese da terzi al notaio, non la falsità della formazione dell'atto pubblico; inoltre la ricorrente è priva di interesse/legittimazione per effetto di precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto altra soggetto erede universale; 7) è stata confermata la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di cassazione; è inoltre indicata la possibile applicazione di contributo unificato aggiuntivo secondo le previsioni vigenti.

Norme richiamate

  • art. 123 c.p.c.

    Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 193

    La Corte interpreta questa norma come principio generale: la traduzione non è requisito di validità degli atti prodromici (es. procura estera) ma il giudice ha la facoltà discrezionale di nominare un traduttore; l'obbligo scatta solo in presenza di contestazioni o se il giudice non comprende il contenuto

  • art. 122 c.p.c.

    In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana

    La Corte distingue gli atti processuali in senso proprio (per i quali vale l'obbligo) dagli atti prodromici: l'art.122 non impone la traduzione come requisito di validità per atti preparatori quali la procura

  • art. 12 legge 31 maggio 1995, n. 218

    La procura rilasciata all'estero è disciplinata dalla legge processuale italiana; tuttavia la forma può essere valutata anche alla luce della lex loci e si richiede che l'atto straniero sia equivalente, quanto a forma ed efficacia, agli istituti italiani (es. autenticazione/accertamento identità)

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (apostille)

    L'apostille attesta l'autenticità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del timbro/sigillo ma non certifica il contenuto dell'atto; non conferisce efficacia di fede privilegiata sul contenuto

  • Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987

    Abolisce talune formalità di legalizzazione/apostille tra Stati aderenti UE; rilevante nel quadro della circolazione internazionale degli atti

  • art. 2703 cod. civ.

    Stabilisce i requisiti dell'autenticazione della sottoscrizione: il pubblico ufficiale deve attestare che la firma è stata apposta in sua presenza e deve previamente accertare l'identità del sottoscrittore; requisito applicabile anche agli atti stranieri evocati in Italia

  • art. 156 c.p.c.

    Principio di tassatività delle nullità: la nullità non può essere pronunciata se non prevista dalla legge; orientamento usato per escludere nullità formali non previste

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione per giudizio pregiudiziale richiede pregiudizialità sostanziale; non applicabile quando la querela di falso è proposta autonomamente e non ha effetto pregiudiziale sostanziale sull'esito del merito

  • art. 355 c.p.c.

    Consente la sospensione del giudizio d'appello solo se la querela di falso è proposta "nel" giudizio d'appello; implicazione: querela di falso autonomamente proposta non sospende l'appello

  • art. 221 c.p.c.

    Regola la querela di falso (proponibile in via principale o incidentale); coordinata con art.355 per escludere la sospensione se proposta in via autonoma

  • art. 96 c.p.c. comma 3

    Consente la condanna per lite temeraria; la Corte ha ritenuto adeguata la condanna della ricorrente per insistenza su tesi manifestamente infondate e attività difensiva non dovuta

Massime di principio

  • La traduzione in italiano di procure estere e delle relative attestazioni notarili non costituisce, di per sé, requisito di validità dell'atto quando si tratta di atti prodromici al processo (es. procura alle liti); la mancata traduzione non determina automaticamente nullità o inammissibilità
  • Il giudice ha la discrezionalità ai sensi dell'art.123 c.p.c. di nominare un traduttore: sarà obbligatorio farlo solo se non è in grado di comprendere il documento o se la parte avversa contesta il contenuto o la traduzione allegata
  • L'apostille o la legalizzazione attestano l'autenticità della firma e la qualità del pubblico ufficiale ma non garantiscono la veridicità del contenuto dell'atto; il giudice può valutare il contenuto con i mezzi probatori ordinari
  • La querela di falso proposta in via autonoma pendente un impugnazione non sospende automaticamente il giudizio d'appello; per ottenere la sospensione la querela deve essere proposta "nel" giudizio (art.355 c.p.c.) o sussistere pregiudizialità sostanziale
  • Per la proponibilità della querela di falso contro un atto pubblico redatto da notaio, è necessario che si discuta la genuinità/forma dell'atto (non semplici imprecisioni o valutazioni su fatti o su dichiarazioni rese a terzi): le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale possono essere valutate ma non costituiscono automaticamente oggetto di querela di falso
  • Il Pubblico Ministero deve essere informato nei casi in cui il suo intervento è obbligatorio, ma la mera assenza materiale del PM alle udienze non determina necessariamente nullità del procedimento; spetta al PM valutare intervento e contestazioni sull'efficacia di atti compiuti prima della sua chiamata
  • Le sanzioni per lite temeraria ex art.96 c.p.c. possono essere applicate quando la parte insiste su tesi manifestamente infondate o svolge attività difensiva ingiustificata che ha costretto la controparte ad inutili spese

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