Cassazione Civile, Sentenza n. 17980/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa dall'assicuratore surrogato (Allianz) per ottenere il ristoro dei danni subiti dal Condominio in seguito all'incendio di un box condominiale in cui era ricoverata l'autovettura di proprietà del Gabelli. La CTU concluse che l'incendio aveva avuto origine all'interno del box e che la vettura aveva un ruolo causale nella propagazione delle fiamme, ma indicò tre ipotesi alternative sull'innesco (cortocircuito dell'auto, guasto impianto elettrico del box, atto doloso). Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario dell'auto; la Corte d'appello la rigettò ritenendo che, assente la prova che l'innesco fosse avvenuto proprio dalla vettura, non ricorressero i presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e che l'onere di provare l'innesco gravasse sul danneggiato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Allianz (primo e secondo motivo) ritenendo errata la soluzione della Corte d'appello. Il Supremo Collegio ha affermato che, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., è sufficiente accertare che la cosa in custodia abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco; l'individuazione puntuale del punto di innesco rileva solo ai fini della prova del caso fortuito, che spetta al custode dimostrare. Poiché nella fattispecie le ipotesi alternative sull'origine dell'incendio sono rimaste mera incertezza e non è stata accertata una causa esterna che escluda la responsabilità del custode (es. incendio doloso di terzi o difetto dell'impianto del box comprovato), l'onere di prova del fortuito resta a carico del custode. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame e decisione sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 2051 cod. civ.
Disciplina la responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia: la responsabilità è fondata sul nesso causale tra cosa e danno (natura oggettiva) e il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito; non è necessario che la cosa sia all'origine dell'evento purché abbia contribuito concausalmente alla propagazione del danno
art. 1916 cod. civ.
Regola la surrogazione dell'assicuratore che ha indennizzato l'assicurato: l'assicuratore subentra nei diritti dell'assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili
art. 2697 cod. civ.
Stabilisce l'onere della prova: la sentenza precisa che l'onere probatorio non può essere esteso al danneggiato fino al punto di richiedere la prova di un fatto negativo (es. che senza la cosa il danno non si sarebbe verificato); invece incombe al custode dimostrare il caso fortuito quando l'origine dell'incendio resta indeterminata
art. 360 cod. proc. civ.
Norma citata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge) con cui è stato proposto il ricorso
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamata nella censura sulla motivazione della sentenza di merito (presunta motivazione perplessa o contraddittoria); la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbite le questioni dopo l'accoglimento dei primi motivi
Massime di principio
- Per la responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di incendio non è necessario provare che la 'res' custodita sia l'innesco originario: è sufficiente dimostrare che essa ha contribuito, anche solo concausalmente, alla propagazione del fuoco
- L'individuazione del punto di innesco dell'incendio è rilevante soprattutto per stabilire l'esistenza del caso fortuito: se la causa esterna è accertata (es. dolo di terzi o guasto dell'impianto del locale), essa può liberare il custode; se invece l'origine resta indeterminata, l'incertezza grava sul custode
- L'onere di provare il caso fortuito (esimente) incombe sul custode della cosa incendiata; il danneggiato/assicuratore subrogato non è tenuto a provare fatti negativi quali che il danno non si sarebbe verificato in assenza della cosa
- Quando la CTU formula ipotesi alternative e nessuna prevale per grado di probabilità, tale incertezza non favorisce il custode: la sua responsabilità permane e spettano a lui gli oneri probatori per dimostrare il fortuito
- In situazioni analoghe, il giudice di merito deve valutare il nesso di causalità con il criterio del 'più probabile che non' quando trattasi di concorso di cause; tuttavia, la prova che una cosa abbia concausalmente alimentato la propagazione è spesso sufficiente ad inquadrare la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
- Non è corretto imporre al danneggiato di provare che, senza la cosa custodita, il danno non si sarebbe verificato: tale onere sarebbe irragionevole e contrario al principio che "negative non sunt probanda"
- In caso di responsabilità oggettiva la valutazione si concentra sulla 'res' e sul suo ruolo causale, mentre elementi esterni idonei ad interrompere la catena causale (e configurare il caso fortuito) devono essere provati da chi li invoca
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