Cassazione Penale, Ordinanza n. 10134/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte ha rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso personale per cassazione non è più consentito e l'impugnazione di legittimità deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'istanza del condannato in sede esecutiva, oggetto del rigetto da parte del giudice dell'esecuzione.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di sottoscrizione richiesti dalla legge, con conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Ha reso non più consentito il ricorso personale per cassazione, imponendo che l'impugnazione sia sottoscritta da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per escludere profili di colpa a distanza di anni dall'entrata in vigore della disciplina.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello
Conferma il principio per cui, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore cassazionista.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato integra un vizio formale insanabile del ricorso, che impedisce l'esame nel merito dell'impugnazione.
- In caso di ricorso inammissibile per inosservanza dei requisiti di proposizione, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni per escludere la colpa.
- Trascorso un congruo lasso di tempo dall'entrata in vigore della disciplina, non è più giustificabile l'esclusione della condanna alla sanzione pecuniaria per mancanza di profili di colpa.
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