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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La società ricorrente principale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva definito il giudizio di appello in materia di applicazione della tariffa di depurazione ad alcune utenze ubicate nel Comune di Rapallo, richiamando l'intervenuto orientamento della Corte di cassazione formatosi con successive ordinanze sulla disciplina introdotta dall'art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008, convertito dalla l. n. 13/2009, e sul decreto ministeriale 30 settembre 2009 attuativo della restituzione della quota di tariffa non dovuta. Prima della trattazione in camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c.; analogamente ha rinunciato al ricorso incidentale anche la società AM.TER. S.p.A. Il condominio controricorrente non ha depositato atto di accettazione della rinuncia della ricorrente principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente principale in favore del condominio controricorrente, perché quest'ultimo non aveva accettato formalmente la rinuncia; tra le parti rinuncianti, invece, ha disposto la compensazione delle spese. Non vi è stata decisione sul merito delle censure.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato come base formale della rinuncia al ricorso in cassazione e della conseguente estinzione del giudizio

  • art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208

    richiamato solo nel contesto fattuale come norma che ha introdotto la disciplina delle misure straordinarie in materia di risorse idriche e della quota di tariffa di depurazione non dovuta

  • legge 27 febbraio 2009, n. 13

    citata quale legge di conversione del decreto-legge che ha introdotto la disciplina sulla tariffa di depurazione

  • decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 settembre 2009

    citato come atto attuativo dei criteri e parametri per la restituzione della quota di tariffa di depurazione non dovuta

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e, se proposta, al ricorso incidentale determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, il ricorrente rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio in favore della controparte non rinunciante, secondo il criterio della soccombenza processuale applicabile al caso concreto.
  • La rinuncia al ricorso preclude ogni decisione della Corte sul merito delle questioni di diritto dedotte, anche quando le parti facciano riferimento a un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto o consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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