Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente principale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva definito il giudizio di appello in materia di applicazione della tariffa di depurazione ad alcune utenze ubicate nel Comune di Rapallo, richiamando l'intervenuto orientamento della Corte di cassazione formatosi con successive ordinanze sulla disciplina introdotta dall'art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008, convertito dalla l. n. 13/2009, e sul decreto ministeriale 30 settembre 2009 attuativo della restituzione della quota di tariffa non dovuta. Prima della trattazione in camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c.; analogamente ha rinunciato al ricorso incidentale anche la società AM.TER. S.p.A. Il condominio controricorrente non ha depositato atto di accettazione della rinuncia della ricorrente principale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente principale in favore del condominio controricorrente, perché quest'ultimo non aveva accettato formalmente la rinuncia; tra le parti rinuncianti, invece, ha disposto la compensazione delle spese. Non vi è stata decisione sul merito delle censure.
Norme richiamate
richiamato come base formale della rinuncia al ricorso in cassazione e della conseguente estinzione del giudizio
art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208
richiamato solo nel contesto fattuale come norma che ha introdotto la disciplina delle misure straordinarie in materia di risorse idriche e della quota di tariffa di depurazione non dovuta
citata quale legge di conversione del decreto-legge che ha introdotto la disciplina sulla tariffa di depurazione
decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 settembre 2009
citato come atto attuativo dei criteri e parametri per la restituzione della quota di tariffa di depurazione non dovuta
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e, se proposta, al ricorso incidentale determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, il ricorrente rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio in favore della controparte non rinunciante, secondo il criterio della soccombenza processuale applicabile al caso concreto.
- La rinuncia al ricorso preclude ogni decisione della Corte sul merito delle questioni di diritto dedotte, anche quando le parti facciano riferimento a un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto o consolidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26009/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26010/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26013/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2024 del 04/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →