Cassazione Penale, Sentenza n. 08199/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trovalusci impugna per la mancata audizione ex art. 446, comma 5, cod. proc. pen. dopo il cambio di difensore e deduce violazione del diritto di partecipazione e nullità per vizio della volontarietà del consenso al patteggiamento. De Biase impugna la quantificazione delle spese da rifondere alle parti civili, denunciando violazione del d.m. 147/2022 e carenza di motivazione nella liquidazione dei compensi.
La decisione
Per Trovalusci: il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico e privo della specifica indicazione degli atti/circostanze richiesti dall'art. 448, comma 2-bis; condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stato disposto il pagamento delle spese a favore di Fallimento Territorium S.p.A. in quanto la memoria difensiva è stata depositata tardivamente. Per De Biase: il ricorso relativo al quantum delle spese di parte civile è ritenuto ammissibile; rilevata la carenza motivazionale nella liquidazione, la questione è rimessa (separazione e rinvio) alla Sezione civile competente per la prosecuzione (art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.).
Norme richiamate
norma richiamata quale base dell'applicazione della pena con patteggiamento; contestazioni concernenti atti connessi al patteggiamento sono esaminate nei limiti stabiliti dalla normativa sulla impugnabilità
art. 446, comma 5, cod. proc. pen.
prevede la possibilità di audizione dell'imputato per verificare la volontarietà del consenso al patteggiamento; il GUP deve procedere a tale verifica solo se emergono "obiettive e palesi situazioni" che la rendano necessaria
norma richiamata nella doglianza relativa al diritto di audizione; il vizio dedotto è stato ritenuto insussistente perché la richiesta non era specifica e l'imputato non è comparso
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
in tema di patteggiamento impone che il ricorso per cassazione che lamenta vizi nella volontà dell'imputato contenga la specifica indicazione degli atti o circostanze che hanno determinato il vizio; la mancata specificazione determina l'inammissibilità
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
richiamati in relazione a motivazione e nullità (diritto di partecipazione/assistenza); la Corte ha valutato che le deduzioni erano generiche e non fondate
citato nella censura sulla liquidazione dei compensi delle parti civili: la doglianza riguarda la presunta compensabilità limitata prevista dal decreto (fasi di studio e introduttiva); la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente e ha disposto il rinvio alla Sezione civile per valutare correttamente la normativa e il quantum
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata in tema di termini per il deposito di memorie difensive: memorie tardive non vengono considerate ai fini del giudizio di cassazione
prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato la norma condannando Trovalusci alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
consente la separazione e il rinvio alla competente sezione civile per le questioni attinenti alle spese di parte civile; la Corte ha disposto il rinvio per la quantificazione delle spese di De Biase
Massime di principio
- Nel patteggiamento, le impugnazioni che contestano la volontarietà del consenso devono indicare puntualmente gli atti e le circostanze (art. 448, comma 2-bis): deduzioni generiche determinano l'inammissibilità.
- Il GUP è tenuto ad audire l’imputato ex art. 446, comma 5, solo se emergono "obiettive e palesi situazioni" che rendono necessaria la verifica della volontarietà; la mera sostituzione del difensore non è di per sé sufficiente senza specifiche circostanze.
- Le questioni sulla quantificazione delle spese di parte civile sono autonome rispetto all'accordo di patteggiamento e richiedono motivazione puntuale sulle singole voci: la mancata motivazione comporta rinvio alla sezione civile competente (art. 573, comma 1-bis).
- Memorie depositate oltre i termini previsti non sono prese in considerazione in cassazione (art. 611, comma 1); ciò può precludere la rifusione delle spese a favore della parte civile se la relativa istanza difensiva è tardiva.
- L'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese processuali, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616) per responsabilità dell'impugnante.
- Quando si impugna la liquidazione dei compensi di parte civile è opportuno documentare specificamente le attività svolte (fasi, atti, tempi) e collegarle alla normativa (es. d.m. 147/2022) per ottenere una revisione in sede di legittimità o, se necessario, in sede civile.
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