Cassazione Civile, Ordinanza n. 34943/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di divisione relativa a un solo complesso immobiliare sito in Peveragno, del quale le parti risultavano comproprietarie in quote diverse: una parte attrice era proprietaria di una quota per acquisto originario e per successione, l’altro attore e la convenuta erano comproprietari per le residue quote in forza della successione del de cuius comune. Il tribunale aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, ritenendo applicabile il foro del luogo di apertura della successione e quindi la competenza del tribunale di Genova. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, deducendo violazione degli artt. 21 e 22 c.p.c. e sostenendo che: la domanda aveva ad oggetto la divisione di un immobile tra comproprietari, non una divisione dell’eredità; la qualità di eredi era indicata solo come titolo di provenienza delle quote; non si trattava della divisione dell’intero asse ereditario, poiché il patrimonio del de cuius comprendeva anche altri beni. La resistente ha replicato che la competenza del giudice del luogo di apertura della successione varrebbe quando la divisione riguardi l’universalità dei rapporti facenti capo al de cuius e ha richiamato anche il tema della collazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo di apertura della successione ex art. 22, n. 1, c.p.c. opera solo quando la causa abbia ad oggetto la divisione dell’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius; negli altri casi torna applicabile la regola del forum rei sitae ex art. 21 c.p.c. Nel caso concreto, la domanda riguardava un solo bene comune, rispetto al quale le parti si presentavano come comproprietari e non come coeredi, mentre la qualità di eredi serviva solo a fondare il titolo di partecipazione alla comunione. Inoltre, non risultava proposta alcuna domanda di divisione dell’intero asse ereditario né di collazione. Per tale ragione è stata cassata l’ordinanza impugnata ed è stata affermata la competenza del tribunale di Cuneo; il giudizio dovrà essere riassunto dinanzi a quel tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
Per la divisione di un singolo immobile tra comproprietari si applica la regola generale della competenza territoriale del luogo in cui si trova il bene (forum rei sitae).
La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo di apertura della successione opera solo nelle cause di divisione dell’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius, non nelle controversie che riguardano un singolo bene comune.
Massime di principio
- Nelle controversie divisionali, il criterio di competenza territoriale dipende dall’oggetto effettivo della domanda: se si discute dell’intero asse ereditario o dell’universalità dei rapporti del defunto, prevale il foro del luogo di apertura della successione; se invece si controverte di un singolo bene in comproprietà, opera il forum rei sitae.
- La mera indicazione della qualità di erede come titolo di provenienza della quota non trasforma automaticamente l’azione di divisione di un bene comune in una divisione ereditaria soggetta al foro successorio esclusivo.
- La competenza ex art. 22 c.p.c. costituisce deroga al criterio ordinario e deve essere interpretata restrittivamente, limitandola alle ipotesi in cui la divisione abbia ad oggetto l’universalità dei rapporti giuridici del de cuius.
- La deduzione di ulteriori beni nell’asse ereditario o di eventuali profili di collazione non rileva ai fini della competenza se nel giudizio non è stata proposta domanda di divisione dell’intera massa ereditaria.
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