Cassazione Penale, Sentenza n. 30304/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 08/06/2020, con cui il rimedio del rinvio aveva portato all'assoluzione dall'accusa di distrazione di beni non rinvenuti in inventario e alla riduzione della pena per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per appropriazione del ricavato della vendita di due automezzi e per la distrazione di circa €38.000 destinati alla gestione di un bar). Il ricorrente contestava che i due veicoli fossero stati dati in permuta parziale per l'acquisto di mezzi nuovi (e quindi che il prezzo non fosse stato distratto) e che le somme impiegate nella gestione del bar fossero semplici perdite di gestione e non distrazioni patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con contenuto di merito: le censure riproponevano valutazioni fattuali già esaminate e motivate dai giudici del merito (documentazione che attestava la vendita dei due automezzi e l'assenza di documentazione probante la permuta; contabilizzazione di spese per il bar senza annotazione di ricavi, ritenuta distrazione di denaro della fallita). Non essendo state dedotte violazioni di legge o vizi della motivazione suscettibili di sindacato in sede di legittimità, il ricorso non poteva essere accolto. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte l'ha utilizzata ritenendo che mancassero elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio secondo cui, in assenza di elementi che dimostrino l'estraneità alla colpa nella determinazione della inammissibilità, può essere applicata l'ammenda; la Corte di cassazione ha fatto riferimento a tale decisione nel decidere la misura dell'ammenda
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a riproporre contestazioni di fatto già valutate dai giudici di merito è inammissibile: occorre dedurre vizi di diritto o macroscopiche contraddizioni/omissioni nella motivazione.
- Le valutazioni probatorie documentali (es. atti di vendita vs. permuta, registrazioni contabili) sono prerogativa del giudice del merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
- Per contestare la qualificazione di "distrazione" di somme aziendali è necessario provare o documentalmente l'esistenza di una motivazione economica e contabile congrua (es. permute documentate, annotazioni contabili, ricavi giustificativi); la mera affermazione di operazioni commerciali non documentate è insufficiente.
- Dopo un rinvio disposto dalla Cassazione, le questioni già affrontate e adeguatamente motivate dai giudici di merito non possono essere nuovamente rimesse in discussione in cassazione se non indicando specifici profili di illegittimità.
- Gli appellanti in materia penale devono calibrare i motivi di ricorso in Cassazione su profili di diritto (violazione di norme, vizi formali nella motivazione, motivazione manifestamente illogica) e non su rielaborazioni del quadro probatorio.
- In caso di ricorso inammissibile la sanzione economica (spese + ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) può essere disposta salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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