Cassazione Penale, Sentenza n. 15896/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca della semilibertà disposta dal Tribunale di sorveglianza, fondata su un episodio occorso nell'ottobre 2022: il ricorrente ha ammesso di avere consegnato, in tre occasioni, campioni delle proprie urine a un compagno di detenzione che lavorava in regime esterno, dietro minaccia e dietro pagamento di cinquanta euro. Tinelli ha sostenuto che si è trattato di un comportamento subito per condizionamento e timore di ritorsioni e che il Tribunale non ha adeguatamente valutato il lungo periodo di comportamento positivo e il percorso rieducativo già compiuto durante la lunga detenzione e nei quasi quattro anni di semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, rilevando che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente considerato il complessivo comportamento positivo e la lunga fruizione del beneficio senza criticità, né ha valutato se l'episodio contestato fosse effettivamente idoneo a dimostrare una sopravvenuta inidoneità al trattamento tale da giustificare la revoca della semilibertà. Il rinvio è finalizzato a un nuovo esame libero da tali vizi di motivazione.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quarto comma
L'ammissione alla semilibertà presuppone una prognosi favorevole in relazione ai progressi trattamentali e alla possibilità di reinserimento sociale; il giudizio richiede verifica sia del trattamento individuale sia delle condizioni di graduale reinserimento.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51, primo comma
Prevede la possibilità di revoca della semilibertà quando il soggetto non si mostri idoneo al trattamento; la revoca richiede valutazione se il complessivo comportamento riveli inidoneità.
Cass. Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014 (Bertotti)
Richiama la duplice verifica (trattamento e reinserimento) necessaria per la valutazione dell'ammissione e del mantenimento del beneficio.
Cass. Sez. 1, n. 1004 del 26/02/1991 (Murdaca)
Sottolinea la particolare rilevanza del lavoro extramurario per i suoi effetti rieducativi e per il concreto avallo al rientro nell'ambiente sociale e familiare.
Cass. Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 (Ocoro Velasquez) e Cass. Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010 (Farouq)
Affermano che ai fini della revoca assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità e oggetto, arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario fra il semilibero e gli organi del trattamento; occorre valutare se il comportamento complessivo riveli inidoneità al trattamento.
Massime di principio
- La revoca della semilibertà richiede una valutazione complessiva e motivata: non basta un singolo episodio se non emerge con chiarezza che esso ha compromesso irreversibilmente la fiducia necessaria al trattamento.
- Va bilanciata la gravità dell'episodio contestato con il contesto (es. coercizione, minacce, intimidazioni) e con il lungo periodo di comportamento positivo e di integrazione lavorativa del condannato.
- In presenza di condizionamento o duress (pressioni da altri detenuti), il giudice deve considerare misure alternative alla revoca (es. trasferimento, misure di protezione) prima di ripristinare l'esecuzione intramuraria.
- Il Tribunale di sorveglianza deve esplicitare perché l'episodio sia sintomo di una regressione tale da rendere il trattamento inefficace, fornendo adeguata motivazione comparativa rispetto ai precedenti risultati trattamentali.
- La Cassazione annulla quando manca una ponderata valutazione degli interessi e degli elementi probatori aventi rilievo sul mantenimento del beneficio, ordinando il rinvio per un nuovo esame motivato.
- Per il difensore, è strategico documentare il percorso rieducativo, l'inserimento lavorativo e le circostanze di coercizione per evitare revoche basate su episodi isolati.
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