Cassazione Penale, Ordinanza n. 31211/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la recidiva non dovesse essere applicata. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura inammissibile perché aspecifica e meramente riproduttiva di una doglianza già proposta e disattesa in appello; la motivazione della Corte territoriale, secondo la Cassazione, era logica e immune da censure, avendo valorizzato i numerosi precedenti dell'imputato, uno dei quali specifico, e la conseguente espressione del nuovo reato di una pericolosità ingravescente.
Norme richiamate
È il reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello; la decisione di legittimità non interviene sulla configurazione del reato, ma solo sulla doglianza relativa alla recidiva.
recidiva reiterata e specifica
La Corte ritiene legittima la valorizzazione dei precedenti penali, anche specifici, ai fini del giudizio di recidiva, quando il nuovo reato esprima una pericolosità crescente.
Cassa delle ammende
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma prevista a titolo di sanzione processuale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limiti a riprodurre in modo aspecifico una censura già esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito.
- La mancata esclusione della recidiva può essere legittimamente confermata quando la decisione di merito valorizzi plurimi precedenti penali dell'imputato, incluso quello specifico, e desuma da essi una pericolosità criminosa in progressione.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice di appello sulla recidiva è insindacabile se risulta logica e immune da vizi manifesti; il ricorso che non si confronti realmente con tale motivazione è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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